REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

          Art. 23                                                               
Investimenti nel settore dei trasporti                                          
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi              
tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della L.R. 2 ottobre 1998,            
n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e                   
locale), le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi                
regionali nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B.                        
1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della           
qualita' della mobilita' urbana, sono disposte le seguenti                      
autorizzazioni di spesa:                                                        
a) Cap. 43219 "Contributi alle aziende di trasporto pubblico locale             
per infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto a bassa            
emissione inquinante anche al fine di contribuire alla riduzione dei            
disavanzi aziendali (art. 8, comma 3, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 -               
abrogata; come modificata dalla L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 -                   
abrogata; art. 46, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)." Esercizio 2005: Euro           
2.500.000,00                                                                    
b) Cap. 43260 "Contributi agli esercenti il trasporto pubblico per              
investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di                  
trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e             
comma 6, lettere b) e c), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)." Esercizio               
2004: Euro 5.000.000,00.                                                        
2. Contestualmente alle disposizioni del comma 1 sono ridotte ed                
integrate le autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi              
regionali come segue:                                                           
a) Cap. 43219: - Euro 2.500.000,00                                              
b) Cap. 43260: - Euro 5.000.000,00                                              
c) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in                  
infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31,              
comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a),              
L.R. 2 ottobre 1998, n. 30) Esercizio 2003:  + Euro 5.000.000,00.               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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