LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 23
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della L.R. 2 ottobre 1998,
n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e
locale), le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi
regionali nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B.
1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della
qualita' della mobilita' urbana, sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 43219 "Contributi alle aziende di trasporto pubblico locale
per infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto a bassa
emissione inquinante anche al fine di contribuire alla riduzione dei
disavanzi aziendali (art. 8, comma 3, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 -
abrogata; come modificata dalla L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 -
abrogata; art. 46, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)." Esercizio 2005: Euro
2.500.000,00
b) Cap. 43260 "Contributi agli esercenti il trasporto pubblico per
investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di
trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e
comma 6, lettere b) e c), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)." Esercizio
2004: Euro 5.000.000,00.
2. Contestualmente alle disposizioni del comma 1 sono ridotte ed
integrate le autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi
regionali come segue:
a) Cap. 43219: - Euro 2.500.000,00
b) Cap. 43260: - Euro 5.000.000,00
c) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in
infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31,
comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a),
L.R. 2 ottobre 1998, n. 30) Esercizio 2003: + Euro 5.000.000,00.