LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 22
Interventi nel porto di Ravenna
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
con riferimento agli interventi da attuarsi nel porto di Ravenna ai
sensi di quando disposto dalla L.R. 24 febbraio 1995, n. 9
(Interventi per il miglioramento dell'accessibilita' marittima del
porto di Ravenna) sono ridotte di Euro 1.032.913,80 a valere sul Cap.
41102 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e
comunali.