LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 21
Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il sistema di piena
nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza
regionale ai sensi della Legge 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico
delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
diverse categorie) e' disposta la seguente ulteriore autorizzazione
di spesa a valere sul Cap. 39185 ed appartenente alla U.P.B.
1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale,
dell'esercizio 2003 di Euro 615.198,40.