LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 20
Sistema regionale di smaltimento rifiuti
1. Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi
regionali con riferimento all'adeguamento del sistema regionale di
smaltimento dei rifiuti cosi' come previsto dall'articolo 31 della
L.R. 12 luglio 1994, n. 27 (Disciplina dello smaltimento dei rifiuti)
e' apportata la seguente riduzione a valere sul Cap.37334 afferente
alla U.P.B. 1.4.2.3.14200 - Adeguamento sistema regionale di
smaltimento rifiuti: Euro 1.800.000,00.
NOTA ALL'ART. 20
Comma 1
Il testo dell'art. 31 della L.R. n. 27 del 1994 e' il seguente:
"Art. 31 - Contributi regionali
1. La Regione, in relazione alle competenze attribuite dalla presente
legge, nonche' al fine di incentivare l'adeguamento del sistema
regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti ai principi ed alle
disposizioni contenute nel DPR 10 settembre 1982, n. 915 e nelle
altre normative di settore, concede contributi alle Province, ai
Comuni, alle Comunita' montane, alle societa' costituite fra Enti
pubblici nonche' a quelle costituite fra Enti pubblici e/o privati,
per la realizzazione di impianti od opere, fino ad un massimo del
cinquanta per cento del costo effettivo dell'opera, regolarmente
documentata.
2. Nella concessione dei contributi la Regione riserva una quota non
inferiore al trenta per cento ad opere ed impianti finalizzati alla
raccolta differenziata e/o al recupero e riciclo dei rifiuti, nonche'
alla realizzazione delle stazioni ecologiche.
3. L'approvazione da parte del Comune del regolamento di cui al comma
3 dell'art. 14 costituisce presupposto necessario per l'ammissione a
finanziamenti regionali nel settore dello smaltimento dei rifiuti.".