REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

          Art. 19                                                               
Tutela dell'ambiente                                                            
dall'inquinamento atmosferico                                                   
1. Per la predisposizione delle linee di indirizzo volte a coordinare           
gli Enti locali nelle funzioni di pianificazione della qualita'                 
dell'aria ai sensi degli articoli 121 e 122 della L.R. 21 aprile                
1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e nell'ambito dei           
capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14130 - Controllo e                      
prevenzione degli inquinamenti atmosferici, idrici ed                           
elettromagnetici e' disposto quanto segue:                                      
a) un'autorizzazione di spesa a valere, per l'esercizio 2003, sul               
Cap. 37090 "Spese per attrezzature finalizzate al controllo ed alla             
prevenzione degli inquinamenti atmosferici ed idrici e relative                 
manutenzioni straordinarie (art. 2, L.R. 22 gennaio 1980, n. 6 e                
artt. 121 e 122, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" (Cambio denominazione)             
pari ad Euro 600.000,00.                                                        
2. Alle autorizzazioni di spesa recate da precedenti leggi regionali            
e' disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa:                      
a) Cap. 37120 "Spese propedeutiche alla predisposizione delle linee             
di indirizzo per il coordinamento degli EE.LL. nell'espletamento                
delle funzioni di pianificazione della qualita' dell'aria (art. 121,            
L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" Esercizio 2003: Euro 100.000,00.                    
NOTA ALL'ART. 19                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo degli articoli 121 e 122 della L.R. n. 3 del 1999 e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 121 - Funzioni della Regione in materia di inquinamento                   
atmosferico                                                                     
1. Ai sensi e nei limiti dell'art. 4 del DPR 24 maggio 1988, n. 203,            
la Regione, per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento                       
atmosferico:                                                                    
a)  determina criteri ed indirizzi per l'individuazione delle zone              
nelle quali e' necessario limitare o prevenire l'inquinamento                   
atmosferico e per la predisposizione di piani finalizzati alla                  
prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico;                           
b)  determina, per le zone per le quali e' necessario assicurare una            
speciale protezione, valori di qualita' dell'aria piu' restrittivi di           
quelli fissati dalla normativa statale;                                         
c)  determina valori limite di emissione nonche' particolari                    
condizioni di costruzione e di esercizio per gli impianti' produttivi           
e di servizio con emissioni in atmosfera;                                       
d)  definisce obiettivi e prestazioni dei sistemi di controllo e di             
rilevamento della qualita' dell'aria e per l'organizzazione                     
dell'inventario delle emissioni;                                                
e)  definisce linee di indirizzo per la gestione delle situazioni di            
emergenza conseguenti all'instaurarsi di particolari condizioni di              
inquinamento atmosferico secondo quanto disposto dalle vigenti                  
normative statali.                                                              
"Art. 122 - Funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento               
atmosferico                                                                     
1. Le Province, sulla base dei criteri e dei valori limite fissati              
dalla Regione, individuano le zone per le quali e' necessario                   
predisporre un piano finalizzato al risanamento atmosferico idoneo              
anche a prevenire il verificarsi del superamento dei limiti nonche'             
di episodi acuti.                                                               
2. Il piano di cui al comma 1 contiene le azioni e gli interventi               
necessari ad assicurare valori di qualita' dell'aria entro i limiti             
determinati dallo Stato e dalla Regione. Il piano adottato e'                   
trasmesso alla Regione per le eventuali osservazioni da formularsi              
entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il piano puo'              
essere approvato. Le osservazioni della Regione possono essere                  
qualificate vincolanti dalla medesima e in tal caso il piano non puo'           
essere approvato se l'ente preposto non si conforma alle stesse,                
ovvero non vincolanti e in tal caso il piano puo' essere                        
motivatamente approvato.                                                        
3. Il piano di cui al comma 1 e' approvato:                                     
a)  dal Comune, qualora interessi esclusivamente il suo territorio;             
b)  dalla Provincia, sentiti i Comuni interessati, qualora riguardi             
il territorio di piu' comuni;                                                   
c)  dalle Province, d'intesa fra loro, sentiti i Comuni interessati,            
qualora riguardi il territorio di piu' province.                                
4. Alle Province sono delegate, inoltre, le seguenti funzioni                   
amministrative, da esercitarsi sulla base anche di specifiche                   
direttive regionali:                                                            
a)  autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui            
agli articoli 6, 15 e 17 del DPR 24 maggio 1998, n. 203, secondo le             
modalita' e le procedure fissate nel decreto medesimo;                          
b)  esercizio del controllo delle autorizzazioni e delle emissioni in           
atmosfera di cui agli articoli 8, 9 e 10 del DPR n. 203 del 1988;               
c)  espressione del parere di cui al comma 2 dell'art. 17 del DPR n.            
203 del 1988, per gli impianti termici di potenza superiore ai 300 MW           
termici.                                                                        
5. Sino alla attuazione della Direttiva 96/61/CE i valori limite                
fissati dalla Regione nel rispetto di quelli statali, contenuti nelle           
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi del              
DPR n. 203 del 1988, soddisfano i requisiti di cui agli articoli 28 e           
33 del DLgs n. 22 del 1997 per le emissioni conseguenti alle                    
attivita' di recupero dei rifiuti.".                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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