LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 17
Fondo per la conservazione della natura
1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati e afferenti alla U.P.B.
1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, e' stabilito quanto segue:
a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della
natura istituito ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 24 gennaio 1977,
n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale -
Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura -
Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) e' disposta,
per l'esercizio 2003, un'autorizzazione di spesa di Euro 147.250,00
(Cap. 38050)
b) per l'apprestamento degli interventi necessari alla tutela degli
esemplari arborei singoli o in gruppo, in bosco o in filari, aventi
notevole pregio scientifico e monumentale, a norma dell'articolo 6
della L.R. n. 2 del 1977, e' disposta, per l'esercizio 2003
un'autorizzazione di spesa di Euro 38.000,00 (Cap. 38070).