LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 15
Qualificazione e sviluppo del termalismo
1. Alle autorizzazioni di spesa, disposte da precedenti leggi
regionali per le concessioni di contributi volti alla realizzazione
degli interventi di cui all'articolo 43, comma 3, lettere b), c), d)
ed f) della L.R. 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque
minerali e termali. Qualificazione e sviluppo del termalismo), e'
apportata la riduzione di Euro 1.847.249,64, a valere sul Cap. 29300
ed afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10100 - Sviluppo del turismo
termale.
NOTA ALL'ART. 15
Comma 1
Il testo delle lettere b), e), d) ed f) del comma 3 dell'art. 43
della L.R. n. 32 del 1988 e' il seguente:
"Art. 43 - Programma di settore
omissis
3. Gli interventi del programma concernono in particolare
omissis
b) nuova captazione, razionalizzazione, ristrutturazione e
protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso
termale;
c) impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e
quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di
acque minerali per uso termale;
d) costruzione, ricostruzione, riconversione, ampliamento ed
ammodernamento di stabilimenti di cure termali compresi gli
stabilimenti che forniscono prestazioni paratermali,
fisiochinesiterapiche, pneumoterapiche e talassoterapiche;
f) ristrutturazione di strutture ricettive alberghiere finalizzate
alla realizzazione di servizi termali.".