REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

          Art. 15                                                               
Qualificazione e sviluppo del termalismo                                        
1. Alle autorizzazioni di spesa, disposte da precedenti leggi                   
regionali per le concessioni di contributi volti alla realizzazione             
degli interventi di cui all'articolo 43, comma 3, lettere b), c), d)            
ed f) della L.R. 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque                  
minerali e termali. Qualificazione e sviluppo del termalismo), e'               
apportata la riduzione di Euro 1.847.249,64, a valere sul Cap. 29300            
ed afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10100 - Sviluppo del turismo                   
termale.                                                                        
NOTA ALL'ART. 15                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo delle lettere b), e), d) ed f) del comma 3 dell'art. 43                
della L.R. n. 32 del 1988 e' il seguente:                                       
"Art. 43 - Programma di settore                                                 
omissis                                                                         
3. Gli interventi del programma concernono in particolare                       
omissis                                                                         
b)  nuova captazione, razionalizzazione, ristrutturazione e                     
protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso             
termale;                                                                        
c)  impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e              
quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di             
acque minerali per uso termale;                                                 
d)  costruzione, ricostruzione, riconversione, ampliamento ed                   
ammodernamento di stabilimenti di cure termali compresi gli                     
stabilimenti che forniscono prestazioni paratermali,                            
fisiochinesiterapiche, pneumoterapiche e talassoterapiche;                      
f)  ristrutturazione di strutture ricettive alberghiere finalizzate             
alla realizzazione di servizi termali.".                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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