LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 13
Organizzazione turistica regionale.
Interventi per la promozione
e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla L.R. 4 marzo
1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la
promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle Leggi
regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre
1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28),
nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 -
Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le
seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi
sotto riportati:
a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del
piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di
carattere generale e per il cofinanziamento anche tramite l'APT
Servizi SRL di progetti di promozione turistica e di
commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle
"Unioni" di cui all'art. 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (art. 7
comma 2, lettere a) e b) ed art. 8, comma 3 e artt. 13 e 19 della
L.R. 4 marzo 1998, n. 7)". (Cambio denominazione) Esercizio 2003: +
Euro 155.000,03 Esercizio 2004: Euro 12.000.000,00