LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 12
Valorizzazione delle attivita' ittiche
1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attivita' ittiche, ai
sensi della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3 (Interventi per lo sviluppo e
la valorizzazione delle attivita' ittiche), come modificata dalla
L.R. 2 dicembre 1988, n. 48, e' disposta, per l'esercizio 2003,
un'autorizzazione di spesa di Euro 1.550.000,00 a valere sul Cap.
24400 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8610 - Valorizzazione
attivita' ittiche.