LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 11
Interventi nel settore dell'artigianato
1. Per la promozione dello sviluppo e della qualificazione delle
imprese artigiane secondo le finalita' indicate nella L.R. 16 maggio
1994, n. 20 (Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana),
nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.3.8270 -
Sviluppo e qualificazione dell'impresa artigiana - e' disposta la
seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 22255 "Fondo da ripartire fra le Province per interventi di
qualificazione e di innovazione di cui agli artt. 4 lett. c), 5, 6
comma 2 lett. b), c), d) e comma 3 lett. b), 8 comma 2 lett. b), 8
comma 2 lett. a), 14, 15, 18 a favore delle imprese artigiane - spese
di investimento (art. 27, comma 1 lett. b) L.R. 16 maggio 1994, n. 20
e successive modifiche)" Esercizio 2003: Euro13.376.233,69.
2. Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1
e' apportata la seguente riduzione alle autorizzazioni di spesa
stabilite da precedenti leggi regionali:
a) Cap. 22202 "Contributi in c/interessi concessi in un'unica
soluzione scontando all'attualita' le rate costanti posticipate sui
finanziamenti ottenuti per spese d'investimento coerenti con il
carattere innovativo dell'impresa e del prodotto (art. 11, L.R. 15
febbraio 1994, n. 9 e successive modifiche - abrogata)" Euro
180.136,72.