LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 9
Finanziamento di progetti rilevanti
ai fini dell'innovazione e dell'integrazione
internazionale del tessuto produttivo regionale
1. Per la realizzazione delle finalita' previste dalla L.R. 13 maggio
1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la
valorizzazione economica del territorio - ERVET SpA) nell'ambito dei
capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.2.7110 - Progetti speciali per
le imprese realizzati tramite l'ERVET, sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto riportati:
a) Cap. 21062 "Contributi per il finanziamento dei progetti
presentati dall'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 6, L.R.
13 maggio 1993, n. 25)" Esercizio 2003: Euro 4.131.655,19
b) Cap. 21068 "Spese per la realizzazione dei progetti di particolare
interesse per la Regione (progetti speciali) da attuarsi in
convenzione con l'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 7,
L.R. 13 maggio 1993, n. 25)" Esercizio 2003: Euro 774.665,00.