LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 7
Interventi a favore delle cooperative di garanzia
e dei consorzi fidi e di credito. Settore agricolo
1. Per lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi
e del credito nel settore agricolo, ai sensi della L.R. 12 dicembre
1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel
settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37), sono
disposte le autorizzazioni di spesa nell'ambito della U.P.B.
1.3.1.3.6470 - Interventi a sostegno delle aziende agricole a valere
sui seguenti capitoli:
a) Cap. 18344 "Contributi in favore di cooperative di garanzia e di
consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei
fondi rischi e del patrimonio di garanzia (art. 1, comma 2, lett. a),
L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)" Esercizio 2003: Euro 414.000,00
b) Cap. 18346 "Finanziamenti alle cooperative di garanzia e ai
consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi
su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole
socie (art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)".
Esercizio 2003: Euro 1.808.000,00
c) U.P.B. 1.3.1.2.5750 - Interventi a favore di forme collettive di
garanzia nel settore agricolo: Cap. 18342 "Contributi in favore di
cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per attivita'
di assistenza e consulenza tecnica-finanziaria a favore delle imprese
associate (art. 1, comma 2, lett. c), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)"
Esercizio 2003: Euro 52.000,00.