REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

          Art. 4                                                                
Contributo al Comitato di solidarieta'                                          
alle vittime delle stragi                                                       
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a corrispondere, per                
l'esercizio 2003, un contributo di Euro 77.469,00, al Comitato di               
solidarieta' alle vittime delle stragi costituito fra la Regione                
Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e i Comuni di Bologna,                  
Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul              
Cap. 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad               
Enti ed istituzioni che perseguono scopi di interessi per la Regione.           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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