LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 4
Contributo al Comitato di solidarieta'
alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a corrispondere, per
l'esercizio 2003, un contributo di Euro 77.469,00, al Comitato di
solidarieta' alle vittime delle stragi costituito fra la Regione
Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e i Comuni di Bologna,
Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul
Cap. 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad
Enti ed istituzioni che perseguono scopi di interessi per la Regione.