REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
          Art.  1 - Sviluppo del sistema informativo regionale                  
          Art.  2 - Sistema informativo agricolo regionale                      
          Art.  3 - Fondo regionale per la montagna                             
          Art.  4 - Contributo al Comitato di solidarieta' alle                 
vittime delle stragi                                                            
          Art.  5 - Cartografia regionale                                       
          Art.  6 - Interventi per la forestazione                              
          Art.  7 - Interventi a favore delle cooperative di garanzia           
e dei consorzi fidi e di credito. Settore agricolo                              
          Art.  8 - Interventi per lo sviluppo dei sistemi                      
agro-alimentari                                                                 
          Art.  9 - Finanziamento di progetti rilevanti ai fini                 
dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto                 
produttivo regionale                                                            
          Art.  10 - Interventi volti alla promozione, allo sviluppo            
e alla qualificazione dell'impresa cooperativa                                  
          Art.  11 - Interventi nel settore dell'artigianato                    
          Art.  12 - Valorizzazione delle attivita' ittiche                     
          Art.  13 - Organizzazione turistica regionale. Interventi             
per la promozione e commercializzazione turistica                               
          Art.  14 - Interventi per la disciplina dell'offerta                  
turistica                                                                       
          Art.  15 - Qualificazione e sviluppo del termalismo                   
          Art.  16 - Mercati e centri agro-alimentari                           
          Art.  17 - Fondo per la conservazione della natura                    
          Art.  18 - Opere acquedottistiche e fognarie                          
          Art.  19 - Tutela dell'ambiente dall'inquinamento                     
atmosferico                                                                     
          Art.  20 - Sistema regionale di smaltimento rifiuti                   
          Art.  21 - Interventi in materia di opere idrauliche nei              
corsi d'acqua di competenza regionale                                           
          Art.  22 - Interventi nel porto di Ravenna                            
          Art.  23 - Investimenti nel settore dei trasporti                     
          Art.  24 - Viabilita' di interesse regionale                          
          Art.  25 - Protezione civile - Interventi di emergenza                
          Art.  26 - Interventi volti alla tutela e al controllo                
della popolazione canina e felina                                               
          Art.  27 - Fondo socio-assistenziale regionale                        
          Art.  28 - Investimenti per i servizi educativi per                   
l'infanzia                                                                      
          Art.  29 - Opere urgenti di edilizia scolastica                       
          Art.  30 - Edilizia residenziale universitaria                        
          Art.  31 - Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"              
          Art.  32 - Recupero e restauro di immobili di particolare             
valore storico e culturale                                                      
          Art.  33 - Iniziative regionali a favore dei giovani                  
          Art.  34 - Automazione e manutenzione del sistema                     
informativo regionale                                                           
          Art.  35 - Interventi di promozione e supporto nei                    
confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione            
          Art.  36 - Programma regionale di investimenti in sanita'             
          Art.  37 - Disposizioni speciali in materia di programmi              
d'area                                                                          
          Art.  38 - Trasferimento all'esercizio 2003 delle                     
autorizzazioni di spesa relative al 2002 finanziate con mezzi                   
regionali                                                                       
          Art.  39 - Modifica all'articolo 7 della L.R. 4 marzo 1998,           
n. 7                                                                            
          Art.  40 - Modifica all'articolo 12 della L.R. 1 agosto               
2002, n. 17 - Definizione dei termini per interventi di                         
incentivazione in materia turistica relativi ai programmi degli anni            
1997, 1998 e 1999, ex Leggi regionali 24 agosto 1987, n. 26 e 1                 
febbraio 2000, n. 2                                                             
          Art.  41 - Modifiche all'articolo 13 della L.R. 2 luglio              
1988, n. 27                                                                     
          Art.  42 - Modifiche all'articolo 14 della L.R. 1 aprile              
1993, n. 18                                                                     
          Art.  43 - Modifiche all'articolo 2 della L.R. 27 dicembre            
1993, n. 46                                                                     
          Art.  44 - Interventi a favore delle popolazioni del Molise           
          Art.  45 - Contributi per la capitalizzazione delle Aziende           
sanitarie                                                                       
          Art.  46 - Interventi per la riconversione di allevamenti             
di cani e gatti a fini di sperimentazione                                       
          Art.  47 - Copertura finanziaria                                      
          Art.  48 - Entrata in vigore                                          
          Art. 1                                                                
Sviluppo del sistema informativo regionale                                      
1. Per le attivita' inerenti lo sviluppo del sistema informativo                
regionale, secondo le finalita' di cui alle Leggi regionali 19 aprile           
1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) e 26 luglio               
1988, n. 30 (Costituzione del sistema informativo regionale),                   
nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 -                   
Sviluppo del Sistema Informativo Regionale, sono disposte le seguenti           
autorizzazioni di spesa:                                                        
a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia                  
regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19                 
aprile 1975, n. 24)" Esercizio 2003: Euro 600.000,00                            
b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17,             
L.R. 26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2003: Euro 2.200.000,00                  
c) Cap. 03917 "Contributi agli Enti locali ed altri enti e organismi            
interessati per l'impianto di un sistema informativo (art. 17, L.R.             
26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2003: Euro 3.200.000,00                       
d) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano                
telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio           
2003: Euro 16.800.000,00.                                                       
2. Contestualmente alle autorizzazioni di spesa disposte al comma 1             
e' apportata la riduzione di Euro 6.800.000,00 ad autorizzazioni di             
spesa stabilite da precedenti leggi regionali, a valere sul Cap.                
03910.                                                                          
NOTE AL TITOLO                                                                  
Il testo dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40,                       
concernente: Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,                
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo               
1972, n. 4, e' il seguente:                                                     
"Art. 40 - Legge finanziaria regionale                                          
1. In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,           
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di             
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento                  
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita':           
a)  il rifinanziamento degli interventi o la revoca di finanziamenti            
gia' autorizzati con riferimento alle rispettive leggi settoriali;              
b)  la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra            
i singoli obiettivi della medesima legge settoriale, dei                        
finanziamenti gia' autorizzati in passato;                                      
c)  l'introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il             
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore            
agli obiettivi specifici dei programmi attuativi, nel rispetto degli            
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;            
d)  la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale per           
le tipologie di intervento le cui leggi settoriali lo prevedano.                
2. La legge finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa              
competente in materia di bilancio, e' approvata immediatamente prima            
delle corrispondenti leggi di bilancio, di assestamento e di                    
variazione, dalle quali trae il riferimento necessario per la                   
dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni                  
pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali               
fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di            
spesa.                                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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