LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art. 1 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Art. 2 - Sistema informativo agricolo regionale
Art. 3 - Fondo regionale per la montagna
Art. 4 - Contributo al Comitato di solidarieta' alle
vittime delle stragi
Art. 5 - Cartografia regionale
Art. 6 - Interventi per la forestazione
Art. 7 - Interventi a favore delle cooperative di garanzia
e dei consorzi fidi e di credito. Settore agricolo
Art. 8 - Interventi per lo sviluppo dei sistemi
agro-alimentari
Art. 9 - Finanziamento di progetti rilevanti ai fini
dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto
produttivo regionale
Art. 10 - Interventi volti alla promozione, allo sviluppo
e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
Art. 11 - Interventi nel settore dell'artigianato
Art. 12 - Valorizzazione delle attivita' ittiche
Art. 13 - Organizzazione turistica regionale. Interventi
per la promozione e commercializzazione turistica
Art. 14 - Interventi per la disciplina dell'offerta
turistica
Art. 15 - Qualificazione e sviluppo del termalismo
Art. 16 - Mercati e centri agro-alimentari
Art. 17 - Fondo per la conservazione della natura
Art. 18 - Opere acquedottistiche e fognarie
Art. 19 - Tutela dell'ambiente dall'inquinamento
atmosferico
Art. 20 - Sistema regionale di smaltimento rifiuti
Art. 21 - Interventi in materia di opere idrauliche nei
corsi d'acqua di competenza regionale
Art. 22 - Interventi nel porto di Ravenna
Art. 23 - Investimenti nel settore dei trasporti
Art. 24 - Viabilita' di interesse regionale
Art. 25 - Protezione civile - Interventi di emergenza
Art. 26 - Interventi volti alla tutela e al controllo
della popolazione canina e felina
Art. 27 - Fondo socio-assistenziale regionale
Art. 28 - Investimenti per i servizi educativi per
l'infanzia
Art. 29 - Opere urgenti di edilizia scolastica
Art. 30 - Edilizia residenziale universitaria
Art. 31 - Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
Art. 32 - Recupero e restauro di immobili di particolare
valore storico e culturale
Art. 33 - Iniziative regionali a favore dei giovani
Art. 34 - Automazione e manutenzione del sistema
informativo regionale
Art. 35 - Interventi di promozione e supporto nei
confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
Art. 36 - Programma regionale di investimenti in sanita'
Art. 37 - Disposizioni speciali in materia di programmi
d'area
Art. 38 - Trasferimento all'esercizio 2003 delle
autorizzazioni di spesa relative al 2002 finanziate con mezzi
regionali
Art. 39 - Modifica all'articolo 7 della L.R. 4 marzo 1998,
n. 7
Art. 40 - Modifica all'articolo 12 della L.R. 1 agosto
2002, n. 17 - Definizione dei termini per interventi di
incentivazione in materia turistica relativi ai programmi degli anni
1997, 1998 e 1999, ex Leggi regionali 24 agosto 1987, n. 26 e 1
febbraio 2000, n. 2
Art. 41 - Modifiche all'articolo 13 della L.R. 2 luglio
1988, n. 27
Art. 42 - Modifiche all'articolo 14 della L.R. 1 aprile
1993, n. 18
Art. 43 - Modifiche all'articolo 2 della L.R. 27 dicembre
1993, n. 46
Art. 44 - Interventi a favore delle popolazioni del Molise
Art. 45 - Contributi per la capitalizzazione delle Aziende
sanitarie
Art. 46 - Interventi per la riconversione di allevamenti
di cani e gatti a fini di sperimentazione
Art. 47 - Copertura finanziaria
Art. 48 - Entrata in vigore
Art. 1
Sviluppo del sistema informativo regionale
1. Per le attivita' inerenti lo sviluppo del sistema informativo
regionale, secondo le finalita' di cui alle Leggi regionali 19 aprile
1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) e 26 luglio
1988, n. 30 (Costituzione del sistema informativo regionale),
nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 -
Sviluppo del Sistema Informativo Regionale, sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia
regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19
aprile 1975, n. 24)" Esercizio 2003: Euro 600.000,00
b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17,
L.R. 26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2003: Euro 2.200.000,00
c) Cap. 03917 "Contributi agli Enti locali ed altri enti e organismi
interessati per l'impianto di un sistema informativo (art. 17, L.R.
26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2003: Euro 3.200.000,00
d) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano
telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio
2003: Euro 16.800.000,00.
2. Contestualmente alle autorizzazioni di spesa disposte al comma 1
e' apportata la riduzione di Euro 6.800.000,00 ad autorizzazioni di
spesa stabilite da precedenti leggi regionali, a valere sul Cap.
03910.
NOTE AL TITOLO
Il testo dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40,
concernente: Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4, e' il seguente:
"Art. 40 - Legge finanziaria regionale
1. In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita':
a) il rifinanziamento degli interventi o la revoca di finanziamenti
gia' autorizzati con riferimento alle rispettive leggi settoriali;
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra
i singoli obiettivi della medesima legge settoriale, dei
finanziamenti gia' autorizzati in passato;
c) l'introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore
agli obiettivi specifici dei programmi attuativi, nel rispetto degli
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale per
le tipologie di intervento le cui leggi settoriali lo prevedano.
2. La legge finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa
competente in materia di bilancio, e' approvata immediatamente prima
delle corrispondenti leggi di bilancio, di assestamento e di
variazione, dalle quali trae il riferimento necessario per la
dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni
pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali
fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di
spesa.