LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 34
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate
le seguenti disposizioni:
a) articoli 3 e 4 della L.R. 21 dicembre 2001, n. 47 (Differimento di
termini in materia di pianificazione urbanistica e di
delocalizzazione degli immobili nonche' disposizioni urgenti in
materia di espropriazione per pubblica utilita');
b) articolo 45 della L.R. 20/00.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 dicembre 2002 VASCO ERRANI
NOTE ALL'ART. 34
Comma 1
1) Il testo degli articoli 3 e 4 della L.R. n. 47 del 2001 era il
seguente:
"Art. 3 - Delega di funzioni in materia di espropriazione per
pubblica utilita'
1. Dall'entrata in vigore del DPR 8 giugno 2001, n. 327 recante
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'" e fino
all'emanazione della legge regionale di disciplina della materia,
restano ferme le deleghe ai Comuni di funzioni in materia di
espropriazione per pubblica utilita', relativamente alle opere
pubbliche o di pubblica utilita' della Regione e a quelle trasferite
o delegate alla stessa.
Art 4 - Modifiche all'art. 45 della L.R. n. 20 del 2000
1. All'articolo 45 della L.R. n. 20 del 2000 i commi 2 e 3 sono
sostituiti dai seguenti:
2. La pubblicazione prevista per i provvedimenti amministrativi
adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, di cui al comma 1,
e' effettuata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Alle Province sono conferiti i compiti di designazione e nomina
dei componenti delle Commissioni competenti alla determinazione del
valore agricolo, di cui all'articolo 41 del DPR n. 327 del 2001,
nonche' di disciplina del funzionamento delle stesse. A tali
Commissioni sono demandati altresi' i compiti in materia di
quantificazione delle sanzioni in caso di abusi edilizi, gia'
attribuiti dalla legislazione statale alle Agenzie del territorio.".
2) Il testo dell'art. 45 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota
2) all'art. 8, era il seguente:
"Art. 45 - Conferimento di funzioni in materia di espropriazione per
pubblica utilita'
1. Ferme restando le competenze delle Province di cui all'art. 132
della L.R. n. 3 del 1999, i Comuni sono delegati:
a) ad adottare i provvedimenti concernenti i procedimenti di
espropriazione per pubblica utilita', relativamente a tutte le opere
pubbliche e di pubblica utilita' trasferite o delegate alla Regione;
b) ad adottare i provvedimenti concementi le funzioni amministrative
per le occupazioni temporanee e di urgenza e per i relativi atti
preparatori attinenti a tutte le opere pubbliche e di pubblica
utilita' trasferite o delegate alla Regione.
2. La pubblicazione prevista per i provvedimenti amministrativi
adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, di cui al comma 1,
e' effettuata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Alle Province sono conferiti i compiti di designazione e nomina
dei componenti delle Commissioni competenti alla determinazione del
valore agricolo, di cui all'articolo 41 del DPR n. 327 del 2001,
nonche' di disciplina del funzionamento delle stesse. A tali
Commissioni sono demandati altresi' i compiti in materia di
quantificazione delle sanzioni in caso di abusi edilizi, gia'
attribuiti dalla legislazione statale alle Agenzie del territorio.
4. I soggetti che richiedono la stima dell'indennita' definitiva di
esproprio o del valore venale degli immobili, nei casi e per le
finalita' previsti dalla Legge n. 47 del 1985, sono tenuti al
versamento, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della
Commissione, di una somma determinata forfettariamente dalla
Provincia, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale. Le
somme, versate alle Province, sono destinate al funzionamento delle
Commissioni ed al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai
componenti.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1319 del 22 luglio 2002; oggetto consiliare n. 3215 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 190 in data 31 luglio 2002;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio
Ambiente Trasporti", in Sede referente;
- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 18 del 16
ottobre 2002, con relazione scritta del consigliere Bosi.
Il Consiglio nella seduta pomeridiana del 3 dicembre 2002 ha deciso
di rimettere l'argomento a un ulteriore esame da parte della
Commissione referente;
- nuovo testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 22
del 12 dicembre 2002, con relazione scritta del consigliere Bosi;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre
2002, atto n. 92/2002.