LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 33
Disapplicazione di norme statali
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di
avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio
prevista dalle seguenti disposizioni del Titolo II del DPR 327/01:
a) l'intero Capo II;
b) gli articoli 12, 16, commi da 1 a 8, 17, 19 e 41.
2. Fino alla data di entrata in vigore del DPR 327/01 ogni
riferimento a disposizioni del medesimo decreto, contenuto nella
presente legge, deve intendersi riferito alle disposizioni previste
dalla normativa vigente.
NOTE ALL'ART. 33
Comma 1
1) Il Titolo II del DPR n. 327 del 2001, citato alla nota all'art. 2,
concerne Disposizioni generali
2) Il Capo II del DPR n. 327 del 2001, citato alla nota all'art. 2,
concerne: La fase della sottoposizione del bene al vincolo
preordinato all'esproprio.
3) Il testo degli articoli 12, 16, commi da 1 e 8, 19 e 41 del DPR n.
327 del 2001, citato alla nota all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 12 - Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica
utilita'
1. Se l'opera e' conforme alle previsioni dello strumento
urbanistico, ad una sua variante o ad uno degli atti indicati
all'articolo 10, comma 1, la dichiarazione di pubblica utilita' si
intende disposta:
a) quando e' approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica o
di pubblica utilita', il Piano particolareggiato, il Piano di
lottizzazione, il Piano di recupero, il Piano di ricostruzione, il
Piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero
quando e' approvato il Piano di zona;
b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a
dichiarazione di pubblica utilita' l'approvazione di uno strumento
urbanistico, anche di settore o attuativo, ovvero il rilascio di una
concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti
equivalenti;
c) a seguito dell'approvazione del progetto concernente reti
ferroviarie da parte della Conferenza di servizi di cui agli articoli
14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche ed integrazioni, relativamente alle opere previste dal
progetto stesso cosi' come risultanti dalle prescrizioni adottate
dalla conferenza e dalle successive varianti di natura strettamente
tecnica di cui all'articolo 25, comma 1, della Legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, non comportanti
variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 753.".
"Articolo 16 - Le modalita' che precedono l'approvazione del progetto
definitivo
1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere
di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica
utilita', puo' promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la
pubblica utilita' dell'opera. A tal fine, egli deposita presso
l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai
documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale
indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonche' agli
eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di
assenso, previsti dalla normativa vigente.
2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto
deve descrivere i terreni e gli edifici di cui e' prevista
l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini,
nonche', possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il
nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali.
3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente
anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2.
4. Al proprietario dell'area ove e' prevista la realizzazione
dell'opera e' inviato l'avviso dell'avvio del procedimento ed e'
trasmesso lo schema dell'atto di approvazione del progetto unitamente
ad una relazione, dalla quale risultino:
a) la natura e lo scopo dell'opera da eseguirsi o dell'intervento da
realizzare;
b) la spesa presunta;
c) i dati dell'area, come risultanti dalle mappe catastali, nonche'
quelli delle aree di cui e' prevista l'espropriazione;
d) i nominativi degli altri proprietari delle aree oggetto del
medesimo procedimento, ove essi risultino;
e) l'indicazione del responsabile del procedimento.
5. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per
irreperibilita' o assenza del proprietario risultante dai registri
catastali, il progetto puo' essere ugualmente approvato.
6. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri
catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di
cui al comma 4 e' sostituita da un avviso, affisso per venti giorni
consecutivi nell'ufficio per le espropriazioni e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
7. L'Amministrazione non e' tenuta a dare alcuna comunicazione a chi
non risulti proprietario del bene.
8. II proprietario e ogni altro interessato possono formulare
osservazioni al responsabile del procedimento, fino a quando non sia
disposta l'approvazione del progetto.
omissis".
"Articolo 17 - L'approvazione del progetto definitivo
1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo:
a) indica gli estremi degli atti da cui e' sorto il vincolo
preordinato all'esproprio;
b) comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, se non
sono necessari concerti, intese, nulla osta, autorizzazioni o altri
atti di assenso, comunque denominati, mentre, se essi sono necessari,
comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dalla data in cui
l'Amministrazione che ha approvato il progetto da' atto della
avvenuta acquisizione degli atti di assenso.
2. La dichiarazione di pubblica utilita' si intende disposta anche
quando e' approvato il progetto definitivo dell'opera con uno degli
atti previsti dall'articolo 10, comma 1.
3. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di
comunicazione equipollente, al proprietario e' data notizia della
data in cui e' diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto
definitivo e della facolta' di prendere visione della relativa
documentazione. Al proprietario e' contestualmente comunicato che
puo' fornire ogni utile elemento per determinare il valore da
attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennita' di
esproprio.".
"Articolo 19 - L'approvazione del progetto
1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni
urbanistiche, l'approvazione del progetto definitivo da parte del
Consiglio comunale costituisce adozione della variante allo strumento
urbanistico.
2. Se l'opera non e' di competenza comunale, l'atto di approvazione
del progetto esecutivo da parte della autorita' competente e'
trasmesso al Consiglio comunale, che puo' disporre l'adozione della
corrispondente variante allo strumento urbanistico.
3. Il vincolo preordinato all'esproprio si intende apposto quando
diventa efficace la delibera di approvazione della variante al Piano
urbanistico generale, ovvero uno degli accordi o degli atti indicati
all'articolo 10, comma 1, con cui e' approvato il progetto
definitivo.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se la Regione o l'ente da
questa delegato all'approvazione del Piano urbanistico comunale non
manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni,
decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e
della relativa completa documentazione, si intende approvata la
determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta
ne dispone l'efficacia.".
"Articolo 41 - Commissione competente alla determinazione del valore
agricolo
1. In ogni Provincia, la Regione istituisce una commissione composta:
a) dal Presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la
presiede;
b) dall'ingegnere capo dell'Ufficio Tecnico erariale, o da un suo
delegato;
c) dall'ingegnere capo del Genio civile, o da un suo delegato;
d) dal Presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della
Provincia, o da un suo delegato;
e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla
Regione;
f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati
dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
2. La Regione puo' nominare altri componenti e disporre la formazione
di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della
Commissione prevista dal comma 1.
3. La Commissione ha sede presso l'Ufficio Tecnico erariale. Il
Dirigente dell'Ufficio Distrettuale delle imposte cura la
costituzione della Segreteria della commissione e l'assegnazione del
personale necessario.
4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo
l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di
Statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina
il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni,
considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di
coltura effettivamente praticati.".
Comma 2
4) Il DPR n. 327 del 2001 e' citato alla nota all'art. 2