LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 30
Modifiche alla L.R. 22 febbraio 1993, n. 10
(Norme in materia di opere relative a linee
ed impianti elettrici fino a 150 mila volts.
Delega di funzioni amministrative)
1. Dopo l'articolo 2 della L.R. 10/93, e' inserito il seguente
articolo:
"Art. 2-bis
Effetti dell'autorizzazione e parere preventivo
1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed
impianti elettrici viene richiesta sulla base del progetto
definitivo.
2. Fino all'approvazione degli strumenti di pianificazione che
definiscono i corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti
elettrici, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della L.R. 31
ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la
salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) e
dall'articolo A-23 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina
generale sulla tutela e l'uso del territorio), il soggetto
interessato, ai fini della predisposizione del progetto definitivo,
puo' richiedere alla Provincia parere preventivo in merito alla
conformita' del progetto preliminare degli impianti e delle linee da
realizzare con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica. La Provincia si pronuncia, sentito il Comune
interessato, allo stato degli atti in possesso e senza che cio'
pregiudichi la definizione del successivo procedimento
autorizzatorio, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. L'autorizzazione per le linee ed impianti elettrici destinati al
pubblico servizio che non siano previsti dagli strumenti vigenti
comporta, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo,
variante al Piano operativo comunale (POC) o, in via transitoria, al
Piano regolatore generale (PRG).
4. Ai fini dell'esame e dell'approvazione delle varianti al POC che
il rilascio dell'autorizzazione comporta, il richiedente predispone,
assieme al progetto definitivo, gli elaborati relativi alla
variazione del piano ed integra la relazione di cui all'articolo 2,
comma 7 con riguardo agli effetti dell'opera sul sistema ambientale e
territoriale e alle eventuali misure necessarie per l'inserimento
della stessa nel territorio.
5. L'autorizzazione non comporta dichiarazione di pubblica utilita',
urgenza ed indifferibilita' dei lavori e delle opere, salvo quanto
previsto dall'articolo 4-bis.".
2. L'articolo 3 della L.R. 10/93 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3
Procedimento autorizzatorio
1. La domanda di autorizzazione ed i relativi allegati,
contestualmente alla richiesta dei pareri di cui al comma 3, sono
presentati alla Provincia, che provvede al deposito presso la propria
sede e alla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito nel
Bollettino Ufficiale della Regione e su uno o piu' quotidiani diffusi
nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. Qualora, ai
sensi dell'articolo 2-bis, comma 3, il rilascio dell'autorizzazione
comporti variante al POC o, in via transitoria, al PRG, l'avviso
dell'avvenuto deposito deve specificare che il provvedimento
autorizzatorio e' dotato di tale efficacia. Nel medesimo caso l'avvio
del procedimento e' comunicato ai proprietari delle aree in cui si
intende realizzare l'opera, secondo le modalita' previste dalla
legislazione regionale in materia di espropri. I proprietari delle
aree possono prendere visione del progetto definitivo e degli
elaborati depositati nei venti giorni successivi al ricevimento della
comunicazione e possono formulare osservazioni negli ulteriori venti
giorni.
2. Il deposito ha una durata di venti giorni dalla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione. Nei venti giorni successivi alla
scadenza del termine di deposito possono presentare osservazioni i
titolari di interessi pubblici o privati, i portatori di interessi
diffusi, costituiti in associazioni o comitati, nonche' i soggetti
interessati dai vincoli espropriativi.
3. Entro il termine per la presentazione delle osservazioni sono
presentati alla Provincia i pareri previsti dagli articoli 111 e 120
del RD 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e impianti elettrici), nonche' le valutazioni
tecniche dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
(ARPA) espresse sul progetto definitivo ai sensi dell'articolo 4.
Trascorso tale termine, la Provincia convoca una conferenza di
servizi ai sensi dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi), al fine di acquisire i
pareri e le valutazioni mancanti.
4. La Provincia verifica la compatibilita' del progetto con gli
strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica. Qualora
l'impianto da realizzare non risulti conforme al POC o, in via
transitoria, al PRG, la Provincia acquisisce le valutazioni del
Comune in merito alla proposta di variante, anche nell'ambito della
conferenza di servizi convocata ai sensi del comma 3.
5. La Provincia, ai fini del rilascio del provvedimento di
autorizzazione, e' tenuta all'esame puntuale delle osservazioni
presentate ai sensi del comma 2 dai soggetti interessati dai vincoli
espropriativi e tiene conto delle altre osservazioni presentate.
6. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio e'
di centottanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuto deposito di cui al
comma 1.".
3. Dopo l'articolo 4 della L.R. 10/93 e' aggiunto il seguente
articolo:
"Art. 4-bis
Procedure espropriative
per opere soggette ad autorizzazione
1. Nella domanda di autorizzazione, l'interessato puo' richiedere
alla Provincia la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori e delle opere.
2. A tal fine il soggetto richiedente deve predisporre e presentare,
assieme alla domanda di autorizzazione, un elaborato, in cui sono
indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro che
risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali,
una relazione, che indichi la natura, lo scopo, la spesa presunta
dell'opera da eseguire o intervento da realizzare, nonche' eventuali
nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso gia' acquisiti,
previsti dalla normativa vigente.
3. Nell'avviso dell'avvenuto deposito di cui all'articolo 3, comma 1
e' necessario altresi' richiamare che e' stato depositato l'elaborato
di cui al comma 2 del presente articolo, specificare che il rilascio
dell'autorizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilita',
urgenza ed indifferibilita' dei lavori e delle opere ed indicare il
nominativo del responsabile del procedimento.
4. L'ufficio per le espropriazioni della Provincia comunica ai
proprietari delle aree oggetto della procedura espropriativa l'avvio
del procedimento di autorizzazione, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o nelle altre forme previste dalla legge. I
proprietari delle aree possono prendere visione del progetto
definitivo e degli elaborati depositati nei venti giorni successivi
al ricevimento della comunicazione e possono formulare osservazioni
negli ulteriori venti giorni.
5. La Provincia, al fine della dichiarazione della pubblica utilita',
urgenza ed indifferibilita' dei lavori e delle opere, e' tenuta
all'esame puntuale delle osservazioni presentate dai proprietari
nonche' da coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa
derivare un pregiudizio diretto dalla procedura espropriativa.
6. La dichiarazione della pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori e delle opere puo' essere richiesta alla
Provincia anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione. In
tale ipotesi trova applicazione il procedimento disciplinato dalla
legge regionale in materia di espropri per il procedimento di
approvazione del progetto definitivo comportante dichiarazione di
pubblica utilita'.
7. Le spese per le comunicazioni di cui al comma 4 sono a carico del
richiedente la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori e delle opere e, nel caso di cui al comma
1, si aggiungono alle spese di istruttoria di cui all'articolo 2,
comma 8.".
4. L'articolo 5 della L.R. 10/93 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5
Procedure espropriative
per opere non soggette ad autorizzazione
1. Per le linee e gli impianti di cui all'articolo 2, comma 2 e comma
3, lettera a), l'interessato puo' richiedere al Comune, sulla base
del progetto definitivo, la dichiarazione di pubblica utilita',
urgenza ed indifferibilita' dei lavori e delle opere.
2. Ai fini del rilascio della dichiarazione di pubblica utilita',
urgenza ed indifferibilita' dei lavori e delle opere, trova
applicazione la disciplina prevista dalla legge regionale in materia
di espropri per l'approvazione del progetto definitivo comportante
dichiarazione di pubblica utilita'.
3. Qualora le linee e gli impianti di cui al comma 1 non risultino
conformi agli strumenti di pianificazione urbanistica, trova
applicazione la disciplina prevista dalla legge regionale in materia
di espropri relativa all'approvazione del progetto definitivo non
conforme alle previsioni urbanistiche.".
NOTA ALL'ART. 30
Comma 2
1) Il testo dell'art. 3 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10,
concernente Norme in materia di opere relative a lineee ed impianti
elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative,
era il seguente:
"Art. 3 - Procedimento autorizzatorio
1. La domanda di autorizzazione ed i relativi allegati,
contestualmente alla richiesta dei pareri previsti al comma 2, sono
presentati alla Provincia, che li deposita per trenta giorni
consecutivi presso il competente ufficio. Della domanda e' dato
avviso per estratto sull'Albo pretorio dei Comuni nel cui territorio
e' prevista la costruzione dell'impianto. Chiunque abbia interesse
puo' presentare osservazioni ed opposizione, a pena di decadenza,
entro il termine del deposito.
2. La domanda di autorizzazione deve essere integrata con i pareri
previsti agli articoli 111 e 120 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775,
nonche' delle valutazioni tecniche dell'ARPA espresse ai sensi
dell'art. 4. Le pubbliche Amministrazioni sono tenute a rendere i
pareri e le valutazioni tecniche entro quarantacinque giorni. Decorso
tale termine, e' in facolta' della Provincia procedere al rilascio
dell'autorizzazione indipendentemente dall'acquisizione dei pareri,
fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico e della
salute dei cittadini. Spetta in ogni caso alla Provincia, dopo aver
promosso forme di coordinamento, decidere definitivamente nel caso di
contrastanti pronunce.
3. La Provincia, verificata la compatibilita del progetto con la
pianificazione territoriale regionale e infraregionale, rilascia
l'autorizzazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
dei pareri obbligatoli di cui al comma 2.
4. Il provvedimento finale deve esprimersi in ordine alle
osservazioni ed opposizioni presentate. Il termine e' sospeso nel
caso di richieste di chiarimenti, o elementi integrativi da parte
detta Provincia".
Comma 4
2) Il testo dell'art. 5 della L.R. n. 10 del 1993, citata alla nota
1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 5 - Pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere
1. A richiesta dell'interessato, con il provvedimento di
autorizzazione puo' essere dichiarata la sussistenza della pubblica
utilita' della urgenza ed indifferibilita' dei lavori e delle opere,
nonche' di ogni altra condizione necessaria a giustificare la
occupazione di urgenza delle aree interessate e la costruzione delle
linee e degli impianti. Il provvedimento indica i termini entro i
quali dovranno avere inizio e compiersi le espropriazioni ed i
lavori.
2. II Comune per gli impianti di cui al comma 2 e alla lett. a) del
comma 3 dell'art. 2, dietro richiesta dell'interessato, rilascia la
dichiarazione prevista al comma 1.".