LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 29
Modifiche alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20
1. Il comma 7 dell'articolo 14 della L.R. 20/00 e' sostituito dal
seguente:
"7. In considerazione delle conclusioni della conferenza di
pianificazione, la Provincia e la Regione, in caso di PTCP, ovvero il
Comune e la Provincia, in caso di PSC, possono stipulare un accordo
di pianificazione che definisca l'insieme degli elementi costituenti
parametro per le scelte pianificatorie, secondo quanto previsto
rispettivamente dall'articolo 27, comma 3, e dall'articolo 32, comma
3.".
2. Il comma 12 dell'articolo 30 della L.R. 20/00 e' sostituito dal
seguente:
"12. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione
di approvazione del POC che assume il valore e gli effetti del PUA
comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere ivi
previste. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita'
cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata
in vigore del POC.".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della L.R. 20/00 e' aggiunto il
seguente comma:
"2-bis. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la
deliberazione di approvazione del PUA comporta la dichiarazione di
pubblica utilita' delle opere ivi previste.".
4. Il comma 12 dell'articolo 27 della L.R. 20/00 e' sostituto dal
seguente:
"12. Copia integrale del piano approvato e' depositata per la libera
consultazione presso la Provincia ed e' trasmessa alle
Amministrazioni di cui al comma 2. La Regione provvede alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta
approvazione del piano. Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a
cura dell'Amministrazione provinciale, con avviso su almeno un
quotidiano a diffusione regionale.".
5. Il comma 12 dell'articolo 32 della L.R. 20/00 e' sostituto dal
seguente:
"12. Copia integrale del piano approvato e' trasmessa alla Provincia
e alla Regione ed e' depositata presso il Comune per la libera
consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.
Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a cura
dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a
diffusione locale.".
6. Il comma 2 dell'articolo 33 della L.R. 20/00 e' sostituto dal
seguente:
"2. Copia integrale del RUE approvato e' trasmessa alla Provincia e
alla Regione ed e' depositata presso il Comune per la libera
consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.
Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a cura
dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a
diffusione locale.".
7. Il comma 8 dell'articolo 34 della L.R. 20/00 e' sostituto dal
seguente:
"8. Copia integrale del piano approvato e' trasmessa alla Provincia e
alla Regione ed e' depositata presso il Comune per la libera
consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.
Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a cura
dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a
diffusione locale.".
8. Dopo il comma 4 dell'articolo 35 della L.R. 20/00 sono aggiunti i
seguenti commi:
"4-bis. Copia integrale del piano approvato e' depositata presso il
Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta
approvazione del piano e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia con avviso su
almeno un quotidiano a diffusione locale.
4-ter. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai
sensi del comma 4-bis.".
NOTE ALL'ART. 29
Rubrica
1) La L.R. n. 20 del 2000 e' citata alla nota 2) all'art. 8.
Comma 1
2) Il testo del comma 7 dell'art. 14 della L.R. n. 20 del 2000,
citata alla nota 2) all'art. 8, era il seguente:
"Art. 14 - Conferenze e accordi di pianificazione
omissis
7. Per i PTCP e per i PSC, le determinazioni concordate in sede di
conferenza di pianificazione possono essere recepite in un accordo di
pianificazione, rispettivamente tra Regione e Provincia e tra
Provincia e Comune. L'accordo definisce l'insieme condiviso degli
elementi che costituiscono parametro per le scelte pianificatorie.
omissis".
Comma 2
3) Il testo del comma 12 dell'art. 30 della L.R. n. 20 del 2000,
citata alla nota 2) all'art. 8, e' riportato alla nota 4) allo stesso
articolo.
Comma 3
4) Il testo dell'art. 31 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota
2) all'art. 8, cosi' come integrato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 31 - Piani urbanistici attuativi (PUA)
1. I Piani urbanistici attuativi (PUA) sono gli strumenti urbanistici
di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova
urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal POC, qualora esso
stesso non ne assuma i contenuti.
2. I PUA possono assumere, in considerazione degli interventi
previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi:
a) i Piani particolareggiari e i piani di lottizzazione, di cui agli
artt. 13 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
b) i Piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18
aprile 1962, n. 167;
c) i Piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui
all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
d) i Piani di recupero di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457;
e) i programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della
Legge 17 febbraio 1992, n. 179;
f) i programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del DL 5
ottobre 1993, n. 398, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493.
2-bis. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la
deliberazione di approvazione del PUA comporta la dichiarazione di
pubblica utilita' delle opere ivi previste.
3. Il Comune puo' stabilire il ricorso al PUA per dare attuazione ai
progetti di valorizzazione commerciale, di aree urbane previsti dal
POC ai sensi della lettera a) del comma 8 dell'art. 30.
4. II programma di riqualificazione urbana, di cui all'art. 4 della
L.R. 3 luglio 1998, n. 19, assume il valore e produce gli effetti del
PUA.
5. In sede di approvazione del PUA il Comune puo' attribuire all'atto
deliberativo valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli
interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti
dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i
nulla osta cui e' subordinato il rilascio della concessione edilizia.
Le eventuali varianti alle concessioni edilizie, relative a tali
interventi, possono essere rilasciate, a norma delle disposizioni
vigenti, senza la necessita' di pronunce deliberative.
6. Al fine di disciplinare i rapporti derivanti dall'attuazione degli
interventi previsti dal PUA, e' stipulata una apposita convenzione.".
Comma 4
5) Il testo del comma 12 dell'art. 27 della L.R. n. 20 del 2000,
citata alla nota 2) all'art. 8, era il seguente:
"Art. 27 - Procedimento di approvazione del PTCP
omissis".
12. Copia integrale del piano approvato e' depositata per la libera
consultazione presso la Provincia ed e' trasmesso alle
Amministrazioni di cui al comma 2. L'avviso dell'avvenuta
approvazione del piano e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia con avviso su
almeno un quotidiano a diffusione regionale.
omissis.
Comma 5
6) Il testo del comma 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20 del 2000,
citata alla nota 2) all'art. 8, e' riportato alla nota 1) all'art.
12.
Comma 6
7) Il testo del comma 2) dell'art. 33 della L.R. n. 20 del 2000,
citata alla nota 2) all'art. 8, era il seguente:
"Art. 33 - Procedimento di approvazione del RUE
omissis
2. Copia integrale del RUE approvato e' trasmessa alla Provincia ed
e' depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso
dell'avvenuta approvazione e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia con avviso
su almeno un quotidiano a diffusione locale.
omissis".
Comma 7
8) Il testo del comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20 del 2000,
citata alla nota 2) all'art. 8, e' riportato alla nota 5) all'art.
12.
Comma 8
9) Il testo dell'art. 35 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota
2) all'art. 8), cosi' come integrato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 35 - Procedimento di approvazione dei PUA
1. Per i PUA, che non apportino variante al POC, il Comune procede,
dopo l'adozione, al loro deposito presso la propria sede per sessanta
giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.
Per i PUA d'iniziativa privata non si procede ad adozione e gli
stessi sono presentati per la pubblicazione nei modi definiti dal
Comune.
2. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma
precedente chiunque puo' formulare osservazioni.
3. II Comune decide in merito alle osservazioni presentate ed approva
il PUA.
4. Qualora apporti variante al POC, il PUA contestualmente al
deposito viene trasmesso alla Provincia, la quale, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, puo'
formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che
contrastano con i contenuti del PSC, o con le prescrizioni di piani
sopravvenuti di livello superiore. Trascorso inutilmente tale termine
si considera espressa una valutazione positiva. Il Comune e' tenuto,
in sede di approvazione, ad adeguare, il piano alle osservazioni
formulate ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali
e circostanziate.
4-bis. Copia integrale del piano approvato e' depositata presso il
Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta
approvazione del piano e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia con avviso su
almeno un quotidiano a diffusione locale.
4-ter. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai
sensi del comma 4-bis.".