LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 26
Norme transitorie
1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni
della L.R. 20/00, ogni richiamo previsto dalla presente legge:
a) al PSC e al POC, deve intendersi riferito al PRG, e sue varianti
vigenti, previsto dalla previgente L.R. 47/78;
b) al PUA, deve intendersi riferito agli strumenti urbanistici
attuativi previsti dalla legislazione nazionale e regionale.
2. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici di cui al comma
1, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 8, comma 4,
dall'articolo 15, comma 3 e dall'articolo 17, comma 5.
3. I procedimenti amministrativi che comportano apposizione del
vincolo espropriativo o dichiarazione di pubblica utilita' in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono completati
e producono i loro effetti secondo la legislazione previgente.
4. Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per
i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa,
sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza.
NOTE ALL'ART. 26
Comma 1
1) La L.R. n. 20 del 2000 e' citata alla nota 2) all'art. 8.
2) La L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 concerne Tutela e uso del
territorio.