LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO V
EDIFICABILITA' LEGALE E DI FATTO
E COMMISSIONI PROVINCIALI
PER LA DETERMINAZIONE
DEL VALORE AGRICOLO MEDIO
CAPO II
Commissioni provinciali
per la determinazione del valore agricolo medio
Art. 25
Competenze
1. La Commissione, nell'ambito delle singole regioni agrarie
delimitate secondo le pubblicazioni ufficiali dell'Istituto di
Statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore
agricolo medio nel precedente anno solare dei terreni, considerati
non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura
effettivamente praticati.
2. La Commissione ha inoltre le seguenti competenze:
a) esprime il parere per la determinazione provvisoria
dell'indennita' di espropriazione;
b) determina l'indennita' definitiva e quella urgente di
espropriazione, qualora non si proceda con la procedura di
arbitraggio di cui all'articolo 21 del DPR 327/01;
c) determina il corrispettivo della retrocessione, se non viene
concordato tra le parti, nei casi di retrocessione totale o parziale
del bene;
d) determina l'indennita' che spetta al proprietario in caso di
occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, se manca
l'accordo;
e) esercita i compiti gia' attribuiti dalla legislazione statale alle
Agenzie del territorio, relativi all'applicazione delle sanzioni, in
caso di abusi edilizi.
3. Nell'adempimento dei suoi compiti istituzionali la Commissione
assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative
e regolamentari nonche' agli atti di indirizzo e coordinamento
emanati dalla Regione ai sensi dell'articolo 5.
4. I soggetti che richiedono la stima dell'indennita' definitiva o di
quella urgente di esproprio, il corrispettivo della retrocessione del
bene e l'indennita' per occupazione temporanea, sono tenuti al
versamento, a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenute
dalla Commissione, di una somma determinata forfettariamente dalla
Provincia, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale. Le
somme, versate alle Province, sono destinate al funzionamento delle
Commissioni ed al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai
componenti.
NOTA ALL'ART. 25
Comma 2
Il testo dell'art. 21 del DPR n. 327 del 2001, citato alla nota
all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 21 - Procedimento di determinazione definitiva dell'indennita'
di espropriazione
1. L'autorita' espropriante forma l'elenco dei proprietari che non
hanno concordato la determinazione della indennita' di
espropriazione.
2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennita' di
espropriazione, l'autorita' espropriante invita il proprietario
interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a
comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per
la determinazione dell'indennita', del procedimento previsto nei
seguenti commi.
3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorita'
espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente gia'
designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va
presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il
termine non puo' essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla
data in cui e' nominato il tecnico di cui al comma 4, ma e'
prorogabile per effettive e comprovate difficolta'.
4. Il Presidente del Tribunale civile, nella cui circoscrizione si
trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi
vi abbia interesse.
5. Il Presidente del Tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i
professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra
coloro che risultano inseriti nell'Albo dei periti o dei consulenti
tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il
bene.
6. Le spese per la nomina dei tecnici:
a) sono liquidate dall'autorita' espropriante, in base alle tariffe
professionali;
b) sono poste a carico del proprietario se la stima e' inferiore alla
somma determinata in via provvisoria, sono divise per meta' tra il
beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la
somma determinata in via provvisoria non supera il decimo e, negli
altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio.
7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora
delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della
data stabilita.
8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite
persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare
memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto.
9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda
le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale
la nomina e le operazioni peritali.
10. La relazione dei tecnici e' depositata presso l'autorita'
espropriante, che ne da' notizia agli interessati mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono
prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni.
11. Decorso il termine di cui al comma 10, l'autorita' espropriante
autorizza il pagamento dell'indennita' ovvero ne ordina il deposito
presso la Cassa depositi e prestiti, per conto del proprietario.
12. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata
o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico.
13. Salve le disposizioni del Testo unico, si applicano le norme del
Codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali
e le relative relazioni.
14. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva
comunicazione di cui al comma 2, l'autorita' espropriante chiede la
determinazione dell'indennita' alla commissione prevista
dall'articolo 41.".