LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO V
EDIFICABILITA' LEGALE E DI FATTO
E COMMISSIONI PROVINCIALI
PER LA DETERMINAZIONE
DEL VALORE AGRICOLO MEDIO
CAPO I
Edificabilita' legale e di fatto
Art. 23
Misure compensative in sede di accordo di cessione
1. Ferma restando la possibilita' di attuare le misure compensative
di cui all'articolo 30, comma 11, della L.R. 20/00, il Comune ed il
privato possono stipulare un accordo di cessione del bene, ai sensi
dell'articolo 45 del DPR 327/01, in cui a fronte della cessione delle
aree da espropriare sia attribuita al proprietario delle stesse, in
luogo del prezzo del bene, la facolta' di edificare su aree diverse
di proprieta' comunale o di terzi gia' destinate all'edificazione
dagli strumenti urbanistici, concordate tra lo stesso Comune e i
soggetti interessati.
NOTE ALL'ART. 23
Comma 1
1) Il testo del comma 11 dell'art. 30 della L.R. n. 20 del 2000,
citata alla nota 2) all'art. 8, e' riportato alla nota 4) allo stesso
articolo.
2) Il testo dell'art. 45 del DPR n. 327 del 2001, citato alla nota
all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 45 - Disposizioni generali
1. Fin da quando e' dichiarata la pubblica utilita' dell'opera e fino
alla data in cui e' eseguito il decreto di esproprio, il proprietario
ha il diritto di concludere col soggetto beneficiario
dell'espropriazione un accordo di cessione del bene o della sua quota
di proprieta'.
2. Il corrispettivo dell'accordo di cessione:
a) se riguarda un'area edificabile, e' calcolato ai sensi
dell'articolo 37, senza la riduzione del quaranta per cento;
b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, e' calcolato
nella misura venale del bene;
c) se riguarda un'area non edificabile, e' calcolato aumentando del
cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, commi
1 e 2;
d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal
proprietario, e' calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai
sensi dell'articolo 40, comma 1.
3. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio
e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il
termine concordato.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo X.".