REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                 TITOLO V                                                       
           EDIFICABILITA' LEGALE E DI FATTO                                     
           E COMMISSIONI PROVINCIALI                                            
           PER LA DETERMINAZIONE                                                
           DEL VALORE AGRICOLO MEDIO                                            
                 CAPO I                                                         
        Edificabilita' legale e di fatto                                        
          Art. 20                                                               
Edificabilita' legale                                                           
1. Ai fini della determinazione dell'entita' dell'indennita' di                 
esproprio, la possibilita' legale di edificare e' presente nelle aree           
ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato                  
individuato dal PSC ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera d),             
della L.R. 20/00 e nelle aree cui e' riconosciuta dalle previsioni              
del POC.                                                                        
2. Per i Comuni dotati di Piano regolatore generale (PRG), approvato            
ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del                   
territorio), l'edificabilita' legale e' riconosciuta:                           
a) alle aree inserite all'interno del perimetro del territorio                  
urbanizzato;                                                                    
b) alle aree ricadenti nei perimetri degli strumenti                            
urbanistico-attuativi vigenti;                                                  
c) alle aree interessate dalle previsioni del programma pluriennale             
di attuazione, per i Comuni dotati di tale strumento.                           
NOTA ALL'ART. 20                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo della lettera d) del comma 2 dell'art. 28 della L.R. n. 20             
del 2000, citata alla nota 2) all'art. 8, e' il seguente:                       
"Art. 28 - Piano strutturale comunale (PSC)                                     
omissis                                                                         
2. Il PSC in particolare:                                                       
omissis                                                                         
d) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e            
rurale;                                                                         
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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