REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                  TITOLO IV                                                     
            DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'                                  
               CAPO I                                                           
        Opere conformi alle previsioni urbanistiche                             
          Art. 19                                                               
Impossibilita' delle comunicazioni                                              
1. L'ufficio per le espropriazioni non e' tenuto ad alcun adempimento           
sostitutivo nei casi in cui le comunicazioni previste agli articoli             
9, 16, 17, 18 non abbiano luogo per irreperibilita' o assenza del               
proprietario risultante dai registri catastali.                                 
2. Qualora i registri catastali indichino quale proprietario                    
dell'area un soggetto deceduto e non individuino l'attuale                      
proprietario, le forme di pubblicazione degli atti previste dalla               
presente legge prendono luogo delle comunicazioni individuali.                  
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 e' fatto salvo il caso in cui            
l'ufficio per le espropriazioni abbia tempestiva notizia, attraverso            
atti di partecipazione al procedimento amministrativo, del nominativo           
dell'effettivo proprietario, diverso da quello risultante dai                   
registri catastali.                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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