LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO IV
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'
CAPO I
Opere conformi alle previsioni urbanistiche
Art. 19
Impossibilita' delle comunicazioni
1. L'ufficio per le espropriazioni non e' tenuto ad alcun adempimento
sostitutivo nei casi in cui le comunicazioni previste agli articoli
9, 16, 17, 18 non abbiano luogo per irreperibilita' o assenza del
proprietario risultante dai registri catastali.
2. Qualora i registri catastali indichino quale proprietario
dell'area un soggetto deceduto e non individuino l'attuale
proprietario, le forme di pubblicazione degli atti previste dalla
presente legge prendono luogo delle comunicazioni individuali.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 e' fatto salvo il caso in cui
l'ufficio per le espropriazioni abbia tempestiva notizia, attraverso
atti di partecipazione al procedimento amministrativo, del nominativo
dell'effettivo proprietario, diverso da quello risultante dai
registri catastali.