LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO IV
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'
CAPO I
Opere conformi alle previsioni urbanistiche
Art. 18
Deposito e comunicazione dell'atto
che comporta dichiarazione di pubblica utilita'
1. L'autorita' che ha approvato uno degli atti di cui all'articolo
15, da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera o
intervento da realizzare, provvede a depositarne copia presso
l'ufficio per le espropriazioni.
2. L'ufficio per le espropriazioni comunica ai proprietari delle aree
l'avvenuto deposito di cui al comma 1, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero avvalendosi dello strumento telematico,
qualora cio' sia stato richiesto ai sensi dell'articolo 3, comma 10.
La comunicazione deve precisare che, entro trenta giorni dal
ricevimento della stessa, il proprietario ha la facolta' di fornire
ogni elemento utile alla determinazione del valore da attribuire
all'immobile ai fini della determinazione dell'indennita' di
esproprio.