LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO IV
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'
CAPO I
Opere conformi alle previsioni urbanistiche
Art. 15
Atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilita'
1. Qualora le opere siano conformi alle previsioni del POC o ad una
sua variante, assunta anche ai sensi dell'articolo 8, comma 2, la
dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera deriva
dall'approvazione:
a) del progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica
utilita';
b) del Piano urbanistico attuativo (PUA) di cui all'articolo 31 della
L.R. 20/00;
c) di uno strumento di pianificazione, anche di settore o attuativo,
ovvero dal rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un
atto avente effetti equivalenti qualora, in base alla normativa
vigente, l'approvazione od il rilascio di tali atti equivalga a
dichiarazione di pubblica utilita'.
2. La dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera puo' essere
altresi' disposta espressamente dagli atti di apposizione del vincolo
espropriativo previsti dall'articolo 8, comma 2, qualora con i
medesimi atti si provveda all'approvazione del progetto definitivo
dell'opera, nell'osservanza anche degli adempimenti previsti
dall'articolo 16.
3. Nei casi in cui il POC assume il valore e gli effetti di PUA, ai
sensi dell'articolo 30, comma 4, della L.R. 20/00, la dichiarazione
di pubblica utilita' delle opere ivi previste deriva
dall'approvazione del POC stesso.
NOTE ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo dell'art. 31 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota
2) all'art. 8, e' il seguente:
"Art. 31 - Piani urbanistici attuativi (PUA)
1. I Piani urbanistici attuativi (PUA) sono gli strumenti urbanistici
di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova
urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal POC, qualora esso
stesso non ne assuma i contenuti.
2. I PUA possono assumere, in considerazione degli interventi
previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi:
a) i Piani particolareggiati e i Piani di lottizzazione, di cui agli
artt. 13 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
b) i Piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18
aprile 1962, n. 167;
c) i Piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui
all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
d) i Piani di recupero di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457;
e) i programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della Legge
17 febbraio 1992, n. 179;
f) i programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del DL 5 ottobre
1993, n, 398, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493.
3. Il Comune puo' stabilire il ricorso al PUA per dare attuazione ai
progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane previsti dal
POC, ai sensi della lettera a) del comma 8 dell'art. 30.
4. Il programma di riqualificazione urbana, di cui all'art. 4 della
L.R. 3 luglio 1998, n. 19, assume il valore e produce gli effetti del
PUA.
5. In sede di approvazione del PUA il Comune puo' attribuire all'atto
deliberativo valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli
interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti
dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i
nulla osta cui e' subordinato il rilascio della concessione edilizia.
Le eventuali varianti alle concessioni edilizie, relative a tali
interventi, possono essere rilasciate, a norma delle disposizioni
vigenti, senza la necessita' di pronunce deliberative.
6. Al fine di disciplinare i rapporti derivanti dall'attuazione degli
interventi previsti dal PUA, e' stipulata una apposita convenzione.".
Comma 3
2) Il testo del comma 4 dell'art. 30 della L.R. n. 20 del 2000,
citata alla nota 2) all'art. 8, e' riportata alla nota 4) allo stesso
articolo.