LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO III
VINCOLO ESPROPRIATIVO
CAPO III
Durata del vincolo espropriativo
Art. 14
Realizzazione di una diversa opera pubblica
1. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato
all'esproprio, il Consiglio comunale puo' disporre la realizzazione
sul bene vincolato di opere pubbliche o di pubblica utilita' diverse
da quelle originariamente previste nel POC, mediante adozione di
variante allo stesso ai sensi dell'articolo 34 della L.R. 20/00.
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
Il testo dell'art. 34 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota 2)
all'art. 8, e' riportato alla nota 5) all'art. 12.