REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                TITOLO III                                                      
           VINCOLO ESPROPRIATIVO                                                
              CAPO III                                                          
        Durata del vincolo espropriativo                                        
          Art. 14                                                               
Realizzazione di una diversa opera pubblica                                     
1. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato                  
all'esproprio, il Consiglio comunale puo' disporre la realizzazione             
sul bene vincolato di opere pubbliche o di pubblica utilita' diverse            
da quelle originariamente previste nel POC, mediante adozione di                
variante allo stesso ai sensi dell'articolo 34 della L.R. 20/00.                
NOTA ALL'ART. 14                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 34 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota 2)            
all'art. 8, e' riportato alla nota 5) all'art. 12.                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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