LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO III
VINCOLO ESPROPRIATIVO
CAPO III
Durata del vincolo espropriativo
Art. 13
Termini di efficacia del vincolo espropriativo
1. Il vincolo espropriativo si intende apposto quando diventa
efficace la delibera di approvazione del POC o della sua variante
nonche' uno degli atti di natura negoziale di cui all'articolo 8,
comma 2 ed ha durata di cinque anni, salvo che specifiche
disposizioni regionali o statali prevedano un diverso termine di
durata. Entro il medesimo termine deve essere emanato l'atto che
comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera.
2. Qualora non venga dichiarata la pubblica utilita' entro il termine
di cui al comma 1, il vincolo apposto decade e le aree interessate
sono sottoposte al regime giuridico di cui all'articolo 5 della L.R.
25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).
3. Il vincolo decaduto puo' essere motivatamente reiterato, per una
sola volta, attraverso uno degli atti di cui all'articolo 8, commi 1
e 2, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute nella
normativa statale e regionale relativa alle dotazioni territoriali e
fermo restando la corresponsione al proprietario dell'indennita' di
cui all'articolo 39 del DPR 327/01.
NOTE ALL'ART. 13
Comma 2
1) Il testo dell'art. 5 della L.R. n. 31 del 2002, e' il seguente:
"Art. 5 - Attivita' edilizia in aree parzialmente pianificate
1. Per i Comuni provvisti di Piano strutturale comunale (PSC), negli
ambiti del territorio assoggettati a Piano operativo comunale (POC),
come presupposto per le trasformazioni edilizie, fino
all'approvazione del medesimo strumento sono consentiti, fatta salva
l'attivita' edilizia libera e previo titolo abilitativo, gli
interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi:
a) alla manutenzione straordinaria;
b) al restauro e risanamento conservativo;
c) alla ristrutturazione edilizia di singole unita' immobiliari, o
parti di esse, nonche' di interi edifici nei casi e nei limiti
previsti dal PSC;
d) alla demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti
previsti dal PSC.
2. I medesimi interventi previsti dal comma 1 sono consentiti negli
ambiti pianificati attraverso POC, che non ha assunto il valore e gli
effetti di Piano urbanistico attuativo (PUA) ai sensi dell'art. 30,
comma 4 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, a seguito delia scadenza del
termine di efficacia del piano, qualora entro il medesimo termine non
si sia provveduto all'approvazione del PUA o alla reiterazione dei
vincoli espropriativi secondo le modalita' previste dalla legge.
3. I medesimi interventi edilizi previsti al comma 1 sono consentiti
nei Comuni ancora provvisti di Piano regolatore generale (PRG) e fino
all'approvazione della strumentazione urbanistica prevista dalla L.R.
n. 20 del 2000, per le aree nelle quali non siano stati approvati gli
strumenti urbanistici attuativi previsti dal PRG.
4. Sono comunque fatti salvi i limiti piu' restrittivi circa le
trasformazioni edilizie ammissibili, previsti dal RUE ovvero, in via
transitoria, dal regolamento edilizio comunale.".
Comma 3
2) Il testo dell'art. 39 del DPR n. 327 del 2001, citato alla nota
all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 39 - Indennita' dovuta in caso di incidenza di previsioni
urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili
1. In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso
di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un
vincolo sostanzialmente espropriativo e' dovuta al proprietario una
indennita', commisurata all'entita' del danno effettivamente
prodotto.
2. Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennita' negli
atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autorita' che
ha disposto la reiterazione del vincolo e' tenuta a liquidare
l'indennita', entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia
ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla
entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche
gli interessi legali.
3. Con atto di citazione innanzi alla Corte d'appello nel cui
distretto si trova l'area, il proprietario puo' impugnare la stima
effettuata dall'autorita'. L'opposizione va proposta, a pena di
decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla
notifica dell'atto di stima.
4. Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il
proprietario puo' chiedere alla Corte d'appello di determinare
l'indennita'.
5. Dell'indennita' liquidata al sensi dei commi precedenti non si
tiene conto se l'area e' successivamente espropriata.".