REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                TITOLO III                                                      
           VINCOLO ESPROPRIATIVO                                                
               CAPO II                                                          
       Disposizioni particolari in merito alla procedura                        
       di apposizione del vincolo                                               
          Art. 12                                                               
Approvazione del progetto di un'opera                                           
non conforme alle previsioni urbanistiche                                       
1. Nei casi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilita' non                  
risulti conforme alle previsioni urbanistiche, trovano applicazione             
le disposizioni del presente articolo, fatti salvi i procedimenti               
speciali previsti dalla legislazione statale o regionale per i quali            
l'approvazione del progetto di un'opera comporta variante agli                  
strumenti urbanistici.                                                          
2. Qualora l'opera pubblica o di pubblica utilita' non risulti                  
conforme alle previsioni del piano strutturale comunale (PSC),                  
l'autorita' competente all'approvazione del progetto preliminare                
ovvero il soggetto privato che chiede l'espropriazione trasmette il             
progetto preliminare dell'opera al Consiglio comunale, il quale si              
pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento. La determinazione               
positiva del Consiglio comunale sul progetto preliminare comporta               
l'avvio del procedimento di variante al PSC, secondo quanto disposto            
dall'articolo 32 della L.R. 20/00.                                              
3. Il progetto preliminare, predisposto ai sensi dell'articolo 16               
della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di                
lavori pubblici), e relative norme regolamentari, deve contenere gli            
elaborati relativi alla variazione del PSC, nonche' gli elementi che            
consentano di valutare sia gli effetti sul sistema ambientale e                 
territoriale dell'opera proposta sia le misure necessarie per                   
l'inserimento della stessa nel territorio.                                      
4. Il Consiglio comunale puo' attribuire alla deliberazione di                  
approvazione della variante al PSC il valore e gli effetti di                   
approvazione di POC o di variante specifica allo stesso, comportante            
apposizione del vincolo espropriativo, qualora:                                 
a) gli elaborati ed elementi conoscitivi e valutativi, predisposti ai           
sensi del comma 2 dall'autorita' competente all'approvazione del                
progetto preliminare ovvero dal soggetto privato che chiede                     
l'espropriazione, presentino i contenuti necessari per l'approvazione           
del POC o di variante specifica allo stesso;                                    
b) siano acquisiti i pareri e gli atti di assenso comunque denominati           
previsti dall'articolo 34, comma 3 della L.R. 20/00;                            
c) siano seguite le forme di concertazione e di partecipazione                  
previste dall'articolo 34, commi 2 e 5 della L.R. 20/00;                        
d) trovi applicazione quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della               
presente legge.                                                                 
5. Nel caso in cui l'opera pubblica o di pubblica utilita' sia                  
prevista dal PSC ma non risulti conforme alle previsioni del POC, la            
determinazione positiva del Consiglio comunale sul progetto                     
preliminare, trasmesso dall'autorita' competente all'approvazione del           
progetto preliminare ovvero dal soggetto privato che chiede                     
l'espropriazione, costituisce adozione di POC o di variante allo                
stesso. Il piano e' approvato secondo le modalita' previste                     
dall'articolo 34 della L.R. 20/00, come integrato dall'articolo 10              
della presente legge.                                                           
6. Nel medesimo caso di cui al comma 5 la delibera di approvazione              
della variante al POC comporta altresi' dichiarazione di pubblica               
utilita' qualora l'autorita' competente all'approvazione del progetto           
preliminare ovvero il soggetto privato che chiede l'espropriazione ne           
faccia espressa richiesta trasmettendo all'Amministrazione comunale             
il progetto definitivo dell'opera, in luogo di quello preliminare. In           
tale caso il POC o la variante allo stesso e' approvata con le                  
modalita' previste dall'articolo 34 della L.R. 20/00, come integrato            
dall'articolo 17 della presente legge.                                          
7. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 trovano altresi' applicazione qualora                 
l'approvazione del progetto definitivo od esecutivo o di varianti in            
corso d'opera comporti modifiche al progetto preliminare, fatti salvi           
i casi delle variazioni delle aree soggette ad esproprio che non                
comportino la localizzazione dell'opera al di fuori delle zone di               
rispetto previste dalla legislazione vigente. Le variazioni delle               
aree soggette ad esproprio sono approvate dall'autorita'                        
espropriante, ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', e non           
richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.             
NOTE ALL'ART. 12                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 32 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota            
2) all'art. 8, e' il seguente:                                                  
"Art. 32 - Procedimento di approvazione del PSC                                 
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova                     
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PSC e delle sue            
varianti.                                                                       
2. La Giunta comunale elabora un documento preliminare del piano. Per           
l'esame congiunto del documento preliminare il Sindaco convoca una              
conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 14, alla quale                  
partecipano:                                                                    
a) la Provincia;                                                                
b) i Comuni contermini ovvero quelli individuati dal PTCP ai sensi              
del comma 3 dell'art. 13;                                                       
c) la Comunita' Montana e gli enti di gestione delle aree naturali              
protette territorialmente interessati.                                          
3. Alla conclusione della conferenza di pianificazione la Provincia             
ed il Comune possono stipulare un accordo di pianificazione ai sensi            
del comma 7 dell'art. 14. L'accordo attiene in particolare ai dati              
conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambientali, ai              
limiti e condizioni per Io sviluppo sostenibile del territorio                  
comunale, nonche' alle indicazioni in merito alle scelte strategiche            
di assetto dello stesso. La stipula dell'accordo di pianificazione              
comporta la riduzione della meta' dei termini di cui ai commi 7 e 10            
e la semplificazione procedurale di cui al comma 9.                             
4. A seguito della conclusione della fase di concertazione, il                  
Consiglio comunale adotta il piano. Copia del piano e' trasmessa alla           
Giunta provinciale e agli enti di cui al comma 2.                               
5. Il piano adottato e' depositato presso la sede del Comune per                
sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della              
Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene                   
l'indicazione della sede presso la quale il piano e' depositato e dei           
termini entro i quali chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e'              
pubblicato altresi' su almeno un quotidiano a diffusione locale e il            
Comune puo' attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta                   
opportuna.                                                                      
6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5                  
possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:                  
a) gli enti e organismi pubblici;                                               
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la              
tutela di interessi diffusi;                                                    
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del                
piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.                       
7. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento             
del piano, la Giunta provinciale puo' sollevare riserve in merito               
alla conformita' del PSC, al PTCP e agli altri strumenti della                  
pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti               
delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonche' alle eventuali            
determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione di cui al           
comma 3. Le riserve non formulate nella presente fase non possono               
essere sollevate in sede di espressione dell'intesa di cui al comma             
10.                                                                             
8. Il Comune, in sede di approvazione del PSC, e' tenuto ad adeguarsi           
alle riserve ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni                  
puntuali e circostanziate.                                                      
9. Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state             
accolte integralmente le eventuali riserve provinciali di cui al                
comma 7 e non siano introdotte modifiche sostanziali al piano in                
accoglimento delle osservazioni presentate, il Consiglio comunale               
decide sulle osservazioni e approva il piano, dichiarandone la                  
conformita' agli strumenti di pianificazione di livello                         
sovraordinato.                                                                  
10. Fuori dal caso di cui al comma 9, l'approvazione del PSC e'                 
subordinata all'acquisizione dell'intesa della Provincia in merito              
alla conformita' del piano agli strumenti della pianificazione di               
livello sovraordinato. La Giunta provinciale esprime l'intesa entro             
il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Trascorso              
inutilmente tale termine l'intesa si intende espressa nel senso                 
dell'accertata conformita' del PSC agli strumenti di pianificazione             
provinciali e regionali. L'intesa puo' essere subordinata                       
all'inserimento nel piano delle modifiche necessarie per soddisfare             
le riserve di cui al comma 7, ove le stesse non risultino superate,             
ovvero per rendere il piano controdedotto conforme agli strumenti               
della pianificazione di livello sovraordinato, nonche' alle                     
determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione di cui al           
comma 3, ove stipulato.                                                         
11. In assenza dell'intesa della Provincia per talune previsioni del            
PSC, il Consiglio comunale puo' approvare il piano per tutte le altre           
parti sulle quali abbia acquisito l'intesa stessa.                              
12. Copia integrale del piano approvato e' trasmessa alla Provincia             
ed e' depositata presso il Comune per la libera consultazione.                  
L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano e' pubblicato nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione. Dell'approvazione e' data                   
altresi' notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione                
locale.                                                                         
13. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai            
sensi del comma 12.".                                                           
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 16 della Legge n. 109 del 1994 e' il seguente:            
"Art. 16 - Attivita' di progettazione                                           
1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,            
preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti,                  
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in                   
preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:                    
a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle finalita' relative;             
b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche;                         
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro             
normativo nazionale e comunitario.                                              
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici                
contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i            
progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento             
nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica                 
tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le               
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive,                
provvede a integrarle ovvero a modificarle.                                     
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e           
funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle           
specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione                   
illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata             
in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche             
con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali              
provenienti dalle attivita' di riuso e riciclaggio, della sua                   
fattibilita' amministrativa e tecnica, accertata attraverso le                  
indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da                 
determinare in relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi                
grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,                
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da              
realizzare; il progetto preliminare dovra' inoltre consentire l'avvio           
della procedura espropriativa                                                   
3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni             
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte             
alle disposizioni di tutela di cui al Testo unico delle disposizioni            
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al DLgs           
29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell'intervento deve           
ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un                   
soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi               
della vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione              
delle caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da                   
realizzare.                                                                     
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da                   
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,              
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto                      
preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del                 
rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso                  
consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le             
scelte progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali                 
prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio           
di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle                   
opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle              
opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli              
per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini            
preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle                         
caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e           
degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi                   
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonche' in             
un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti,              
quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico,              
biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un            
livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e              
degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.                    
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al progetto                    
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il            
relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di               
definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile             
in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. In particolare il           
progetto e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli                
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici            
nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,           
dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal            
computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso e'            
redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi             
precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di                    
dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino                
necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e            
picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il            
progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da apposito piano             
di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei                   
termini, con le modalita' i contenuti, i tempi e la gradualita'                 
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.                                
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il            
regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di            
lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze            
di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e                  
momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.                  
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori,            
alla vigilanza e ai collaudi, nonche' agli studi e alle ricerche                
connessi gli oneri relativi alla progettazione dei Piani di sicurezza           
e di coordinamento e dei Piani generali di sicurezza quando previsti            
ai sensi del DLgs 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle               
prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli                  
elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni             
dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove,                  
sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli                  
edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la               
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della                
spesa o nei bilanci delle Amministrazioni aggiudicatrici, nonche'               
degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.                                  
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento               
della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si               
inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi                 
urbani, ai problemi della accessibilita' e della manutenzione degli             
impianti e dei servizi a rete.                                                  
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche                 
necessarie all'attivita' di progettazione e' autorizzato dal Sindaco            
del Comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal Prefetto in              
caso di opere statali.".                                                        
Comma 4                                                                         
3) Il testo del comma 3 dell'art. 34 della L.R. n. 20 del 2000,                 
citata alla nota 2) all'art. 8, e' il seguente:                                 
"Art. 34 - Procedimento di approvazione del POC                                 
omissis                                                                         
3. I pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla            
legislazione vigente in ordine ai Piani regolatori generali sono                
rilasciati dalle Amministrazioni competenti in sede di formazione del           
POC, in coerenza con le valutazioni espresse ai sensi del comma 3               
dell'art. 14.                                                                   
omissis".                                                                       
4) Il testo dei commi 2 e 5 dell'art. 34 della L.R. n. 20 del 2000,             
citata alla nota 2 all'art. 8, e' il seguente:                                  
"Art. 34 - Procedimento di approvazione del POC                                 
omissis                                                                         
2. Nella predisposizione del POC, il Comune attua le forme di                   
consultazione e partecipazione nonche' di concertazione con le                  
associazioni economiche e sociali previste dallo statuto o da                   
appositi regolamenti.                                                           
omissis                                                                         
5. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 4                  
chiunque puo' formulare osservazioni.                                           
omissis".                                                                       
Comma 5                                                                         
5) Il testo dell'art. 34 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota            
2) all'art. 8, e' il seguente:                                                  
"Art. 34 - Procedimento di approvazione del POC                                 
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova                     
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del POC e delle sue            
modifiche. La medesima disciplina si applica altresi' al Piano                  
comunale delle attivita' estrattive (PAE) e ai Piani settoriali                 
comunali con valenza territoriale per i quali la legge non detti una            
specifica disciplina in materia.                                                
2. Nella predisposizione del POC il Comune attua le forme di                    
consultazione e partecipazione nonche' di concertazione con le                  
associazioni economiche e sociali previste dallo statuto o da                   
appositi regolamenti.                                                           
3. I pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla            
legislazione vigente in ordine ai Piani regolatori generali sono                
rilasciati dalle Amministrazioni competenti in sede di formazione del           
POC, in coerenza con le valutazioni espresse ai sensi del comma 3               
dell'art. 14.                                                                   
4. Il POC e' adottato dal Consiglio ed e' depositato presso la sede             
del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino               
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso            
contiene l'indicazione della sede presso la quale il piano e'                   
depositato e dei termini entro i quali chiunque puo' prenderne                  
visione. L'avviso e' pubblicato altresi' su almeno un quotidiano a              
diffusione locale e il Comune puo' attuare ogni altra forma di                  
divulgazione ritenuta opportuna.                                                
5. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 4                  
chiunque puo' formulare osservazioni.                                           
6. Contemporaneamente al deposito il POC viene trasmesso alla                   
Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni              
dalla data di ricevimento, puo' formulare riserve relativamente a               
previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le            
prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.           
Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una                    
valutazione positiva.                                                           
7. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al           
comma 4, il Consiglio comunale decide in merito alle osservazioni               
presentate, adegua il piano alle riserve formulate ovvero si esprime            
sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il            
piano.                                                                          
8. Copia integrale del piano approvato e' trasmessa alla Provincia ed           
e' depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso            
dell'avvenuta approvazione del piano e' pubblicato nel Bollettino               
Ufficiale della Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia             
con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.                         
9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai            
sensi del comma 8.".                                                            
Comma 6                                                                         
6) Il testo dell'art. 34 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota            
2) all'art. 8, e' riportato alla nota 5) al presente articolo.                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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