LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO III
VINCOLO ESPROPRIATIVO
CAPO II
Disposizioni particolari in merito alla procedura
di apposizione del vincolo
Art. 12
Approvazione del progetto di un'opera
non conforme alle previsioni urbanistiche
1. Nei casi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilita' non
risulti conforme alle previsioni urbanistiche, trovano applicazione
le disposizioni del presente articolo, fatti salvi i procedimenti
speciali previsti dalla legislazione statale o regionale per i quali
l'approvazione del progetto di un'opera comporta variante agli
strumenti urbanistici.
2. Qualora l'opera pubblica o di pubblica utilita' non risulti
conforme alle previsioni del piano strutturale comunale (PSC),
l'autorita' competente all'approvazione del progetto preliminare
ovvero il soggetto privato che chiede l'espropriazione trasmette il
progetto preliminare dell'opera al Consiglio comunale, il quale si
pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento. La determinazione
positiva del Consiglio comunale sul progetto preliminare comporta
l'avvio del procedimento di variante al PSC, secondo quanto disposto
dall'articolo 32 della L.R. 20/00.
3. Il progetto preliminare, predisposto ai sensi dell'articolo 16
della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di
lavori pubblici), e relative norme regolamentari, deve contenere gli
elaborati relativi alla variazione del PSC, nonche' gli elementi che
consentano di valutare sia gli effetti sul sistema ambientale e
territoriale dell'opera proposta sia le misure necessarie per
l'inserimento della stessa nel territorio.
4. Il Consiglio comunale puo' attribuire alla deliberazione di
approvazione della variante al PSC il valore e gli effetti di
approvazione di POC o di variante specifica allo stesso, comportante
apposizione del vincolo espropriativo, qualora:
a) gli elaborati ed elementi conoscitivi e valutativi, predisposti ai
sensi del comma 2 dall'autorita' competente all'approvazione del
progetto preliminare ovvero dal soggetto privato che chiede
l'espropriazione, presentino i contenuti necessari per l'approvazione
del POC o di variante specifica allo stesso;
b) siano acquisiti i pareri e gli atti di assenso comunque denominati
previsti dall'articolo 34, comma 3 della L.R. 20/00;
c) siano seguite le forme di concertazione e di partecipazione
previste dall'articolo 34, commi 2 e 5 della L.R. 20/00;
d) trovi applicazione quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della
presente legge.
5. Nel caso in cui l'opera pubblica o di pubblica utilita' sia
prevista dal PSC ma non risulti conforme alle previsioni del POC, la
determinazione positiva del Consiglio comunale sul progetto
preliminare, trasmesso dall'autorita' competente all'approvazione del
progetto preliminare ovvero dal soggetto privato che chiede
l'espropriazione, costituisce adozione di POC o di variante allo
stesso. Il piano e' approvato secondo le modalita' previste
dall'articolo 34 della L.R. 20/00, come integrato dall'articolo 10
della presente legge.
6. Nel medesimo caso di cui al comma 5 la delibera di approvazione
della variante al POC comporta altresi' dichiarazione di pubblica
utilita' qualora l'autorita' competente all'approvazione del progetto
preliminare ovvero il soggetto privato che chiede l'espropriazione ne
faccia espressa richiesta trasmettendo all'Amministrazione comunale
il progetto definitivo dell'opera, in luogo di quello preliminare. In
tale caso il POC o la variante allo stesso e' approvata con le
modalita' previste dall'articolo 34 della L.R. 20/00, come integrato
dall'articolo 17 della presente legge.
7. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 trovano altresi' applicazione qualora
l'approvazione del progetto definitivo od esecutivo o di varianti in
corso d'opera comporti modifiche al progetto preliminare, fatti salvi
i casi delle variazioni delle aree soggette ad esproprio che non
comportino la localizzazione dell'opera al di fuori delle zone di
rispetto previste dalla legislazione vigente. Le variazioni delle
aree soggette ad esproprio sono approvate dall'autorita'
espropriante, ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', e non
richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
NOTE ALL'ART. 12
Comma 2
1) Il testo dell'art. 32 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota
2) all'art. 8, e' il seguente:
"Art. 32 - Procedimento di approvazione del PSC
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PSC e delle sue
varianti.
2. La Giunta comunale elabora un documento preliminare del piano. Per
l'esame congiunto del documento preliminare il Sindaco convoca una
conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 14, alla quale
partecipano:
a) la Provincia;
b) i Comuni contermini ovvero quelli individuati dal PTCP ai sensi
del comma 3 dell'art. 13;
c) la Comunita' Montana e gli enti di gestione delle aree naturali
protette territorialmente interessati.
3. Alla conclusione della conferenza di pianificazione la Provincia
ed il Comune possono stipulare un accordo di pianificazione ai sensi
del comma 7 dell'art. 14. L'accordo attiene in particolare ai dati
conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambientali, ai
limiti e condizioni per Io sviluppo sostenibile del territorio
comunale, nonche' alle indicazioni in merito alle scelte strategiche
di assetto dello stesso. La stipula dell'accordo di pianificazione
comporta la riduzione della meta' dei termini di cui ai commi 7 e 10
e la semplificazione procedurale di cui al comma 9.
4. A seguito della conclusione della fase di concertazione, il
Consiglio comunale adotta il piano. Copia del piano e' trasmessa alla
Giunta provinciale e agli enti di cui al comma 2.
5. Il piano adottato e' depositato presso la sede del Comune per
sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene
l'indicazione della sede presso la quale il piano e' depositato e dei
termini entro i quali chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e'
pubblicato altresi' su almeno un quotidiano a diffusione locale e il
Comune puo' attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta
opportuna.
6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5
possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:
a) gli enti e organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la
tutela di interessi diffusi;
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del
piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.
7. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento
del piano, la Giunta provinciale puo' sollevare riserve in merito
alla conformita' del PSC, al PTCP e agli altri strumenti della
pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti
delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonche' alle eventuali
determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione di cui al
comma 3. Le riserve non formulate nella presente fase non possono
essere sollevate in sede di espressione dell'intesa di cui al comma
10.
8. Il Comune, in sede di approvazione del PSC, e' tenuto ad adeguarsi
alle riserve ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni
puntuali e circostanziate.
9. Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state
accolte integralmente le eventuali riserve provinciali di cui al
comma 7 e non siano introdotte modifiche sostanziali al piano in
accoglimento delle osservazioni presentate, il Consiglio comunale
decide sulle osservazioni e approva il piano, dichiarandone la
conformita' agli strumenti di pianificazione di livello
sovraordinato.
10. Fuori dal caso di cui al comma 9, l'approvazione del PSC e'
subordinata all'acquisizione dell'intesa della Provincia in merito
alla conformita' del piano agli strumenti della pianificazione di
livello sovraordinato. La Giunta provinciale esprime l'intesa entro
il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Trascorso
inutilmente tale termine l'intesa si intende espressa nel senso
dell'accertata conformita' del PSC agli strumenti di pianificazione
provinciali e regionali. L'intesa puo' essere subordinata
all'inserimento nel piano delle modifiche necessarie per soddisfare
le riserve di cui al comma 7, ove le stesse non risultino superate,
ovvero per rendere il piano controdedotto conforme agli strumenti
della pianificazione di livello sovraordinato, nonche' alle
determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione di cui al
comma 3, ove stipulato.
11. In assenza dell'intesa della Provincia per talune previsioni del
PSC, il Consiglio comunale puo' approvare il piano per tutte le altre
parti sulle quali abbia acquisito l'intesa stessa.
12. Copia integrale del piano approvato e' trasmessa alla Provincia
ed e' depositata presso il Comune per la libera consultazione.
L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano e' pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione. Dell'approvazione e' data
altresi' notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione
locale.
13. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai
sensi del comma 12.".
Comma 3
2) Il testo dell'art. 16 della Legge n. 109 del 1994 e' il seguente:
"Art. 16 - Attivita' di progettazione
1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti,
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in
preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle finalita' relative;
b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro
normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici
contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i
progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento
nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica
tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive,
provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione
illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata
in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche
con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali
provenienti dalle attivita' di riuso e riciclaggio, della sua
fattibilita' amministrativa e tecnica, accertata attraverso le
indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da
determinare in relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi
grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da
realizzare; il progetto preliminare dovra' inoltre consentire l'avvio
della procedura espropriativa
3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte
alle disposizioni di tutela di cui al Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al DLgs
29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell'intervento deve
ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un
soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi
della vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione
delle caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da
realizzare.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto
preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del
rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso
consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le
scelte progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali
prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio
di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle
opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle
opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli
per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini
preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle
caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e
degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonche' in
un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti,
quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico,
biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un
livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e
degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al progetto
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il
relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile
in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. In particolare il
progetto e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici
nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,
dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal
computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso e'
redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi
precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di
dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino
necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e
picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da apposito piano
di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei
termini, con le modalita' i contenuti, i tempi e la gradualita'
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il
regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di
lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze
di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e
momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori,
alla vigilanza e ai collaudi, nonche' agli studi e alle ricerche
connessi gli oneri relativi alla progettazione dei Piani di sicurezza
e di coordinamento e dei Piani generali di sicurezza quando previsti
ai sensi del DLgs 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle
prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli
elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove,
sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli
edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della
spesa o nei bilanci delle Amministrazioni aggiudicatrici, nonche'
degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento
della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si
inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi
urbani, ai problemi della accessibilita' e della manutenzione degli
impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche
necessarie all'attivita' di progettazione e' autorizzato dal Sindaco
del Comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal Prefetto in
caso di opere statali.".
Comma 4
3) Il testo del comma 3 dell'art. 34 della L.R. n. 20 del 2000,
citata alla nota 2) all'art. 8, e' il seguente:
"Art. 34 - Procedimento di approvazione del POC
omissis
3. I pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla
legislazione vigente in ordine ai Piani regolatori generali sono
rilasciati dalle Amministrazioni competenti in sede di formazione del
POC, in coerenza con le valutazioni espresse ai sensi del comma 3
dell'art. 14.
omissis".
4) Il testo dei commi 2 e 5 dell'art. 34 della L.R. n. 20 del 2000,
citata alla nota 2 all'art. 8, e' il seguente:
"Art. 34 - Procedimento di approvazione del POC
omissis
2. Nella predisposizione del POC, il Comune attua le forme di
consultazione e partecipazione nonche' di concertazione con le
associazioni economiche e sociali previste dallo statuto o da
appositi regolamenti.
omissis
5. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 4
chiunque puo' formulare osservazioni.
omissis".
Comma 5
5) Il testo dell'art. 34 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota
2) all'art. 8, e' il seguente:
"Art. 34 - Procedimento di approvazione del POC
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del POC e delle sue
modifiche. La medesima disciplina si applica altresi' al Piano
comunale delle attivita' estrattive (PAE) e ai Piani settoriali
comunali con valenza territoriale per i quali la legge non detti una
specifica disciplina in materia.
2. Nella predisposizione del POC il Comune attua le forme di
consultazione e partecipazione nonche' di concertazione con le
associazioni economiche e sociali previste dallo statuto o da
appositi regolamenti.
3. I pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla
legislazione vigente in ordine ai Piani regolatori generali sono
rilasciati dalle Amministrazioni competenti in sede di formazione del
POC, in coerenza con le valutazioni espresse ai sensi del comma 3
dell'art. 14.
4. Il POC e' adottato dal Consiglio ed e' depositato presso la sede
del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso
contiene l'indicazione della sede presso la quale il piano e'
depositato e dei termini entro i quali chiunque puo' prenderne
visione. L'avviso e' pubblicato altresi' su almeno un quotidiano a
diffusione locale e il Comune puo' attuare ogni altra forma di
divulgazione ritenuta opportuna.
5. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 4
chiunque puo' formulare osservazioni.
6. Contemporaneamente al deposito il POC viene trasmesso alla
Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla data di ricevimento, puo' formulare riserve relativamente a
previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le
prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.
Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una
valutazione positiva.
7. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma 4, il Consiglio comunale decide in merito alle osservazioni
presentate, adegua il piano alle riserve formulate ovvero si esprime
sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il
piano.
8. Copia integrale del piano approvato e' trasmessa alla Provincia ed
e' depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso
dell'avvenuta approvazione del piano e' pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia
con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.
9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai
sensi del comma 8.".
Comma 6
6) Il testo dell'art. 34 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota
2) all'art. 8, e' riportato alla nota 5) al presente articolo.