LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO III
VINCOLO ESPROPRIATIVO
CAPO II
Disposizioni particolari in merito alla procedura
di apposizione del vincolo
Art. 10
Vincolo apposto con POC, variante specifica,
o con accordo di programma
1. Nel caso in cui il vincolo espropriativo venga apposto nell'ambito
della predisposizione del POC o di variante specifica o tramite un
accordo di programma di cui all'articolo 40 della L.R. 20/00, il
Comune o l'ente che promuove l'accordo di programma e' tenuto a
predisporre un allegato che indichi le aree interessate dai vincoli
espropriativi e i nominativi di coloro che risultino proprietari
delle stesse secondo le risultanze dei registri catastali.
2. Ai fini della presentazione delle osservazioni da parte dei
soggetti interessati dal vincolo, l'avviso dell'avvenuta adozione del
POC o di variante specifica nonche' quello dell'avvenuta conclusione
dell'accordo preliminare, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione, deve riportare l'esplicita indicazione che il piano, la
variante e l'accordo di programma sono preordinati all'apposizione
del vincolo espropriativo e che gli stessi contengono un allegato in
cui sono elencate le aree interessate dal vincolo e i nominativi di
coloro che risultino proprietari secondo le risultanze dei registri
catastali.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al
comma 2, gli interessati possono presentare osservazioni. In sede di
approvazione del POC ovvero di variante specifica e in sede di
conclusione dell'accordo di programma il Consiglio comunale o le
altre Amministrazioni competenti sono tenuti all'esame puntuale delle
osservazioni presentate dai soggetti interessati dai vincoli
espropriativi.
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
Il testo dell'art. 40 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota 2)
all'art. 8, e' riportato alla stessa nota.