REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                TITOLO III                                                      
           VINCOLO ESPROPRIATIVO                                                
               CAPO II                                                          
       Disposizioni particolari in merito alla procedura                        
       di apposizione del vincolo                                               
          Art. 10                                                               
Vincolo apposto con POC, variante specifica,                                    
o con accordo di programma                                                      
1. Nel caso in cui il vincolo espropriativo venga apposto nell'ambito           
della predisposizione del POC o di variante specifica o tramite un              
accordo di programma di cui all'articolo 40 della L.R. 20/00, il                
Comune o l'ente che promuove l'accordo di programma e' tenuto a                 
predisporre un allegato che indichi le aree interessate dai vincoli             
espropriativi e i nominativi di coloro che risultino proprietari                
delle stesse secondo le risultanze dei registri catastali.                      
2. Ai fini della presentazione delle osservazioni da parte dei                  
soggetti interessati dal vincolo, l'avviso dell'avvenuta adozione del           
POC o di variante specifica nonche' quello dell'avvenuta conclusione            
dell'accordo preliminare, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della             
Regione, deve riportare l'esplicita indicazione che il piano, la                
variante e l'accordo di programma sono preordinati all'apposizione              
del vincolo espropriativo e che gli stessi contengono un allegato in            
cui sono elencate le aree interessate dal vincolo e i nominativi di             
coloro che risultino proprietari secondo le risultanze dei registri             
catastali.                                                                      
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al            
comma 2, gli interessati possono presentare osservazioni. In sede di            
approvazione del POC ovvero di variante specifica e in sede di                  
conclusione dell'accordo di programma il Consiglio comunale o le                
altre Amministrazioni competenti sono tenuti all'esame puntuale delle           
osservazioni presentate dai soggetti interessati dai vincoli                    
espropriativi.                                                                  
NOTA ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 40 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota 2)            
all'art. 8, e' riportato alla stessa nota.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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