LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO III
VINCOLO ESPROPRIATIVO
CAPO II
Disposizioni particolari in merito alla procedura
di apposizione del vincolo
Art. 9
Comunicazione di avviso
della procedura di apposizione del vincolo
1. Nei casi in cui il vincolo espropriativo sia apposto mediante
variante specifica al POC, avente ad oggetto la localizzazione di
un'opera pubblica o di pubblica utilita', ovvero mediante uno degli
atti previsti all'articolo 8, comma 2, l'avvio del procedimento e'
comunicato ai proprietari delle aree in cui si intende realizzare
l'opera.
2. La comunicazione e' effettuata con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento ovvero mediante strumento telematico, qualora cio' sia
stato richiesto dai medesimi soggetti ai sensi dell'articolo 3, comma
10, a seguito:
a) dell'adozione della variante specifica al POC;
b) della conclusione della conferenza preliminare prevista
dall'articolo 40, comma 2, della L.R. 20/00;
c) del deposito del progetto dell'opera oggetto della conferenza di
servizi, intesa o altro atto comunque denominato in variante al POC.
3. Nella comunicazione devono essere indicati il luogo di deposito
della variante specifica e dell'atto da cui derivi il vincolo
espropriativo ed il nominativo del responsabile del procedimento. I
proprietari delle aree possono presentare osservazioni entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, qualora il vincolo
espropriativo sia apposto attraverso il POC, la pubblicazione
dell'avviso dell'avvenuta adozione di cui all'articolo 10, comma 2,
prende luogo della comunicazione individuale e la partecipazione dei
proprietari degli immobili interessati dal vincolo espropriativo
avviene nell'ambito delle forme previste dall'articolo 10, comma 3.
NOTA ALL'ART. 9
Comma 2
Il testo del comma 2 dell'art. 40 della L.R. n. 20 del 2000, citata
alla nota 2) all'art. 8, e' riportato alla stessa nota.