REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                TITOLO III                                                      
           VINCOLO ESPROPRIATIVO                                                
           CAPO I                                                               
        Atti di apposizione del vincolo espropriativo                           
          Art. 8                                                                
Atti di apposizione del vincolo espropriativo                                   
1. I vincoli urbanistici finalizzati all'acquisizione coattiva di               
beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la realizzazione            
di un'opera pubblica o di pubblica utilita', sono apposti attraverso            
il Piano operativo comunale (POC), ovvero sua variante. E' fatto                
salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della L.R. 24 marzo             
2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del                       
territorio).                                                                    
2. I vincoli urbanistici preordinati all'esproprio possono essere               
altresi' apposti attraverso l'approvazione di accordi di programma di           
cui all'articolo 40 della L.R. 20/00, nonche' attraverso conferenze             
di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che secondo la            
legislazione nazionale e regionale vigente comportano variante al               
POC.                                                                            
3. Gli atti deliberativi indicati ai commi 1 e 2, nonche' i relativi            
avvisi pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, devono                
esplicitamente indicare che l'efficacia degli stessi comporta                   
apposizione del vincolo espropriativo.                                          
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del DPR 327/01, per             
piano urbanistico generale si intende il POC di cui all'articolo 30             
della L.R. 20/00.                                                               
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 3 dell'art. 7 della L.R. n. 20 del 2000 e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 7 - Perequazione urbanistica                                              
omissis                                                                         
3. Il POC e i Piani urbanistici attuativi (PUA), nel disciplinare gli           
interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria, assicurano           
la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra                
tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente               
dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.                      
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 40 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, concernente           
Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio, e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 40 - Accordi di programma in variante alla pianificazione                 
territoriale e urbanistica                                                      
1. Le disposizioni dettate dall'art. 27 della Legge n. 142 del 1990,            
in merito al procedimento di formazione ed approvazione ed                      
all'efficacia degli accordi di programma per la realizzazione di                
opere, interventi o programmi di intervento, di iniziativa pubblica o           
privata aventi rilevante interesse regionale, provinciale o comunale,           
che comportino la variazione di uno o piu' strumenti di                         
pianificazione territoriale e urbanistica, sono specificate ed                  
integrate da quanto previsto dai seguenti commi.                                
2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il             
Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma che comporti             
variazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica            
provvede a convocare la conferenza preliminare prevista dal comma 3             
dell'art. 27 della Legge n. 142 del 1990. Ai fini dell'esame e                  
dell'approvazione del progetto delle opere, degli interventi o dei              
programmi di intervento e delle varianti che gli stessi comportano,             
l'Amministrazione competente predispone, assieme al progetto, uno               
specifico studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale            
e delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio, nonche'             
gli elaborati relativi alla variazione degli strumenti di                       
pianificazione territoriale e urbanistica.                                      
3. Qualora in sede della conferenza preliminare, prevista dal comma             
2, sia verificata la possibilita' di un consenso unanime delle                  
Amministrazioni interessate, la proposta di accordo di programma,               
corredata dal progetto, dallo studio e dagli elaborati di cui al                
comma 2, sono depositati presso le sedi degli enti partecipanti                 
all'accordo, per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino             
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta conclusione                   
dell'accordo preliminare. L'avviso contiene l'indicazione degli enti            
presso i quali il piano, e' depositato e determini entro i quali                
chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e' pubblicato altresi' su             
almeno un quotidiano a diffusione regionale.                                    
4. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 3                  
possono formulare osservazioni e proposte:                                      
a) gli enti e organismi pubblici;                                               
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la              
tutela di interessi diffusi;                                                    
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni                    
dell'accordo sono destinate a produrre effetti diretti.                         
5. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la              
presentazione delle osservazioni, di cui al comma 4, il Presidente              
della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca              
tutti i soggetti pubblici e privati interessati per la conclusione              
dell'accordo. I soggetti interessati esprimono le loro                          
determinazioni, tenendo conto anche delle osservazioni o proposte               
presentate.                                                                     
6. II decreto di approvazione dell'accordo di programma produce gli             
effetti dell'approvazione delle variazioni agli strumenti di                    
pianificazione territoriale e urbanistica previste, purche' l'assenso           
di ciascun ente territoriale alla conclusione dell'accordo e alla               
variante sia ratificato dal relativo organismo consiliare entro                 
trenta giorni. Il decreto di approvazione e' emanato dal Presidente             
della Provincia per gli accordi in variante a strumenti urbanistici             
comunali, dal Presidente della Regione nei restanti casi.                       
7. Il decreto di cui al comma 6 comporta la dichiarazione di pubblica           
utilita' delle opere e l'urgenza ed indifferibilita' dei lavori ed e'           
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.                              
8. Il Consiglio comunale puo' attribuire alla deliberazione di cui al           
comma 6 il valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli              
interventi previsti dall'accordo, a condizione che sussistano tutti i           
requisiti delle opere e sia stato raccolto il consenso di tutte le              
Amministrazioni cui e' subordinato il rilascio della concessione                
edilizia.                                                                       
9. Qualora l'accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione             
di un'opera pubblica e non si raggiunga il consenso unanime di tutte            
le Amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato                   
ratificato dagli organi consiliari, l'Amministrazione procedente puo'           
richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al                
Consiglio regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque            
giorni. Tale approvazione produce gli effetti della variante agli               
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e costituisce            
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle            
opere.                                                                          
10. Ogni rinvio, disposto dalla legislazione regionale, alla                    
disciplina degli accordi in variante agli strumenti urbanistici                 
dettata dal previgente art. 14 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 e'              
sostituito dal rinvio al presente articolo.".                                   
Comma 4                                                                         
3) Il DPR n. 327 del 2001 e' citato alla nota all'art. 2.                       
4) Il testo dell'art. 30 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, citato alla           
nota 2) al presente articolo, e' il seguente:                                   
"Art. 30 - Piano operativo comunale (POC)                                       
1. Il Piano operativo comunale (POC) e' lo strumento urbanistico che            
individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di            
organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare                    
nell'arco temporale di cinque anni. Il POC, e' predisposto in                   
conformita' alle previsioni del PSC, e non puo' modificarne i                   
contenuti.                                                                      
2. Il POC contiene, per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi            
insediamenti:                                                                   
a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso,              
gli indici edilizi;                                                             
b) le modalita' di attuazione degli interventi di trasformazione,               
nonche' di quelli di conservazione;                                             
c) i contenuti fisico-morfologici, sociali ed economici e le                    
modalita' di intervento;                                                        
d) l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche              
valutazioni di sostenibilita' e fattibilita' e ad interventi di                 
mitigazione e compensazione degli effetti;                                      
e) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o                  
riqualificare e delle relative aree, nonche' gli interventi di                  
integrazione paesaggistica;                                                     
f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di                    
interesse pubblico.                                                             
3. Nel definire le modalita' di attuazione di ciascun nuovo                     
insediamento o intervento di riqualificazione il POC, applica criteri           
di perequazione ai sensi dell'art. 7.                                           
4. Il POC programma la contestuale realizzazione e completamento                
degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni                   
territoriali e infrastrutture per la mobilita'. A tale scopo il piano           
puo' assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal comma           
1, il valore e gli effetti del PUA, ovvero individuare le previsioni            
da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e            
parametri.                                                                      
5. Il POC puo' stabilire che gli interventi di trasformazione                   
previsti siano attuati attraverso societa' aventi come oggetto la               
trasformazione di aree urbane, di cui all'art. 6 della L.R. 3 luglio            
1998, n. 19.                                                                    
6. Il POC disciplina inoltre i progetti di tutela, recupero e                   
valorizzazione del territorio rurale di cui all'art. 49 nonche' la              
realizzazione di dotazioni, ecologiche o di servizi ambientali negli            
ambiti agricoli periurbani ai sensi del comma 4 dell'art. A-20                  
dell'allegato.                                                                  
7. Il POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il             
valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui            
all'art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. Esso costituisce                
strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale               
delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali,            
previsti da leggi statali e regionali.                                          
8. Il POC puo' inoltre assumere il valore e gli effetti:                        
a) dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui            
all'art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14;                                     
b) dei Piani pluriennali per la mobilita' ciclistica, di cui alla               
Legge 19 ottobre 1998, n. 366.                                                  
9. Le previsioni del POC relative alle infrastrutture per la                    
mobilita' possono essere modificate e integrate dal Piano urbano del            
traffico (PUT), approvato ai sensi del comma 4 dell'art. 22.                    
10. Per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arco                   
temporale di cinque anni interventi di nuova urbanizzazione e di                
sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC,           
il Comune puo' attivare un concorso pubblico, per valutare le                   
proposte di intervento che risultano piu' idonee a soddisfare gli               
obiettivi e gli standard di qualita' urbana ed ecologico-ambientale,            
definiti dal PSC. Al concorso possono prendere parte i proprietari              
degli immobili situati negli ambiti individuati dal PSC nonche' gli             
operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli                    
interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune              
stipula, ai sensi dell'art. 18, un accordo con gli aventi titolo alla           
realizzazione degli interventi.                                                 
11. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di                        
trasformazione, il POC puo' assegnare quote di edificabilita' quale             
equo ristoro del sacrificio imposto ai proprietari con l'apposizione            
del vincolo di destinazione per le dotazioni territoriali o per le              
infrastrutture per la mobilita'. Per il medesimo scopo lo strumento             
urbanistico puo' prevedere, anche attraverso la stipula di accordi di           
cui all'art. 18, il recupero delle cubature afferenti alle aree da              
destinare a servizi, su diverse aree del territorio urbano.                     
12. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la deliberazione             
di approvazione del POC comporta la dichiarazione di pubblica                   
utilita' delle opere e l'urgenza ed indifferibilita' dei lavori ivi             
previsti. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' e di             
urgenza ed indifferibilita' cessano se le opere non hanno inizio                
entro cinque anni dall'entrata in vigore del POC.                               
13. L'individuazione delle aree destinate agli insediamenti                     
produttivi, di cui all'art. 2 del DPR n. 447 del 1998, e' attuata dal           
Comune nell'ambito della predisposizione del POC o delle sue                    
varianti. I progetti relativi alla realizzazione, ampliamento,                  
ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi possono              
comportare variazioni al POC, secondo le modalita' e i limiti                   
previsti dall'art. 5 del citato DPR n. 447 del 1998.                            
14. Attraverso il POC sono individuate le aree per gli impianti di              
distribuzione dei carburanti, ai sensi del DLgs 11 febbraio 1998, n.            
32.".                                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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