LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO III
VINCOLO ESPROPRIATIVO
CAPO I
Atti di apposizione del vincolo espropriativo
Art. 8
Atti di apposizione del vincolo espropriativo
1. I vincoli urbanistici finalizzati all'acquisizione coattiva di
beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la realizzazione
di un'opera pubblica o di pubblica utilita', sono apposti attraverso
il Piano operativo comunale (POC), ovvero sua variante. E' fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della L.R. 24 marzo
2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio).
2. I vincoli urbanistici preordinati all'esproprio possono essere
altresi' apposti attraverso l'approvazione di accordi di programma di
cui all'articolo 40 della L.R. 20/00, nonche' attraverso conferenze
di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che secondo la
legislazione nazionale e regionale vigente comportano variante al
POC.
3. Gli atti deliberativi indicati ai commi 1 e 2, nonche' i relativi
avvisi pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, devono
esplicitamente indicare che l'efficacia degli stessi comporta
apposizione del vincolo espropriativo.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del DPR 327/01, per
piano urbanistico generale si intende il POC di cui all'articolo 30
della L.R. 20/00.
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo del comma 3 dell'art. 7 della L.R. n. 20 del 2000 e' il
seguente:
"Art. 7 - Perequazione urbanistica
omissis
3. Il POC e i Piani urbanistici attuativi (PUA), nel disciplinare gli
interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria, assicurano
la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra
tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente
dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.
omissis".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 40 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, concernente
Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio, e' il
seguente:
"Art. 40 - Accordi di programma in variante alla pianificazione
territoriale e urbanistica
1. Le disposizioni dettate dall'art. 27 della Legge n. 142 del 1990,
in merito al procedimento di formazione ed approvazione ed
all'efficacia degli accordi di programma per la realizzazione di
opere, interventi o programmi di intervento, di iniziativa pubblica o
privata aventi rilevante interesse regionale, provinciale o comunale,
che comportino la variazione di uno o piu' strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, sono specificate ed
integrate da quanto previsto dai seguenti commi.
2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il
Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma che comporti
variazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
provvede a convocare la conferenza preliminare prevista dal comma 3
dell'art. 27 della Legge n. 142 del 1990. Ai fini dell'esame e
dell'approvazione del progetto delle opere, degli interventi o dei
programmi di intervento e delle varianti che gli stessi comportano,
l'Amministrazione competente predispone, assieme al progetto, uno
specifico studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale
e delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio, nonche'
gli elaborati relativi alla variazione degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica.
3. Qualora in sede della conferenza preliminare, prevista dal comma
2, sia verificata la possibilita' di un consenso unanime delle
Amministrazioni interessate, la proposta di accordo di programma,
corredata dal progetto, dallo studio e dagli elaborati di cui al
comma 2, sono depositati presso le sedi degli enti partecipanti
all'accordo, per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta conclusione
dell'accordo preliminare. L'avviso contiene l'indicazione degli enti
presso i quali il piano, e' depositato e determini entro i quali
chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e' pubblicato altresi' su
almeno un quotidiano a diffusione regionale.
4. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 3
possono formulare osservazioni e proposte:
a) gli enti e organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la
tutela di interessi diffusi;
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni
dell'accordo sono destinate a produrre effetti diretti.
5. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni, di cui al comma 4, il Presidente
della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca
tutti i soggetti pubblici e privati interessati per la conclusione
dell'accordo. I soggetti interessati esprimono le loro
determinazioni, tenendo conto anche delle osservazioni o proposte
presentate.
6. II decreto di approvazione dell'accordo di programma produce gli
effetti dell'approvazione delle variazioni agli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica previste, purche' l'assenso
di ciascun ente territoriale alla conclusione dell'accordo e alla
variante sia ratificato dal relativo organismo consiliare entro
trenta giorni. Il decreto di approvazione e' emanato dal Presidente
della Provincia per gli accordi in variante a strumenti urbanistici
comunali, dal Presidente della Regione nei restanti casi.
7. Il decreto di cui al comma 6 comporta la dichiarazione di pubblica
utilita' delle opere e l'urgenza ed indifferibilita' dei lavori ed e'
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Il Consiglio comunale puo' attribuire alla deliberazione di cui al
comma 6 il valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli
interventi previsti dall'accordo, a condizione che sussistano tutti i
requisiti delle opere e sia stato raccolto il consenso di tutte le
Amministrazioni cui e' subordinato il rilascio della concessione
edilizia.
9. Qualora l'accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione
di un'opera pubblica e non si raggiunga il consenso unanime di tutte
le Amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato
ratificato dagli organi consiliari, l'Amministrazione procedente puo'
richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al
Consiglio regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque
giorni. Tale approvazione produce gli effetti della variante agli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e costituisce
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle
opere.
10. Ogni rinvio, disposto dalla legislazione regionale, alla
disciplina degli accordi in variante agli strumenti urbanistici
dettata dal previgente art. 14 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 e'
sostituito dal rinvio al presente articolo.".
Comma 4
3) Il DPR n. 327 del 2001 e' citato alla nota all'art. 2.
4) Il testo dell'art. 30 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, citato alla
nota 2) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 30 - Piano operativo comunale (POC)
1. Il Piano operativo comunale (POC) e' lo strumento urbanistico che
individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di
organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare
nell'arco temporale di cinque anni. Il POC, e' predisposto in
conformita' alle previsioni del PSC, e non puo' modificarne i
contenuti.
2. Il POC contiene, per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi
insediamenti:
a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso,
gli indici edilizi;
b) le modalita' di attuazione degli interventi di trasformazione,
nonche' di quelli di conservazione;
c) i contenuti fisico-morfologici, sociali ed economici e le
modalita' di intervento;
d) l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche
valutazioni di sostenibilita' e fattibilita' e ad interventi di
mitigazione e compensazione degli effetti;
e) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o
riqualificare e delle relative aree, nonche' gli interventi di
integrazione paesaggistica;
f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di
interesse pubblico.
3. Nel definire le modalita' di attuazione di ciascun nuovo
insediamento o intervento di riqualificazione il POC, applica criteri
di perequazione ai sensi dell'art. 7.
4. Il POC programma la contestuale realizzazione e completamento
degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni
territoriali e infrastrutture per la mobilita'. A tale scopo il piano
puo' assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal comma
1, il valore e gli effetti del PUA, ovvero individuare le previsioni
da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e
parametri.
5. Il POC puo' stabilire che gli interventi di trasformazione
previsti siano attuati attraverso societa' aventi come oggetto la
trasformazione di aree urbane, di cui all'art. 6 della L.R. 3 luglio
1998, n. 19.
6. Il POC disciplina inoltre i progetti di tutela, recupero e
valorizzazione del territorio rurale di cui all'art. 49 nonche' la
realizzazione di dotazioni, ecologiche o di servizi ambientali negli
ambiti agricoli periurbani ai sensi del comma 4 dell'art. A-20
dell'allegato.
7. Il POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il
valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui
all'art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. Esso costituisce
strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale
delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali,
previsti da leggi statali e regionali.
8. Il POC puo' inoltre assumere il valore e gli effetti:
a) dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui
all'art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14;
b) dei Piani pluriennali per la mobilita' ciclistica, di cui alla
Legge 19 ottobre 1998, n. 366.
9. Le previsioni del POC relative alle infrastrutture per la
mobilita' possono essere modificate e integrate dal Piano urbano del
traffico (PUT), approvato ai sensi del comma 4 dell'art. 22.
10. Per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arco
temporale di cinque anni interventi di nuova urbanizzazione e di
sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC,
il Comune puo' attivare un concorso pubblico, per valutare le
proposte di intervento che risultano piu' idonee a soddisfare gli
obiettivi e gli standard di qualita' urbana ed ecologico-ambientale,
definiti dal PSC. Al concorso possono prendere parte i proprietari
degli immobili situati negli ambiti individuati dal PSC nonche' gli
operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli
interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune
stipula, ai sensi dell'art. 18, un accordo con gli aventi titolo alla
realizzazione degli interventi.
11. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di
trasformazione, il POC puo' assegnare quote di edificabilita' quale
equo ristoro del sacrificio imposto ai proprietari con l'apposizione
del vincolo di destinazione per le dotazioni territoriali o per le
infrastrutture per la mobilita'. Per il medesimo scopo lo strumento
urbanistico puo' prevedere, anche attraverso la stipula di accordi di
cui all'art. 18, il recupero delle cubature afferenti alle aree da
destinare a servizi, su diverse aree del territorio urbano.
12. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la deliberazione
di approvazione del POC comporta la dichiarazione di pubblica
utilita' delle opere e l'urgenza ed indifferibilita' dei lavori ivi
previsti. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' e di
urgenza ed indifferibilita' cessano se le opere non hanno inizio
entro cinque anni dall'entrata in vigore del POC.
13. L'individuazione delle aree destinate agli insediamenti
produttivi, di cui all'art. 2 del DPR n. 447 del 1998, e' attuata dal
Comune nell'ambito della predisposizione del POC o delle sue
varianti. I progetti relativi alla realizzazione, ampliamento,
ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi possono
comportare variazioni al POC, secondo le modalita' e i limiti
previsti dall'art. 5 del citato DPR n. 447 del 1998.
14. Attraverso il POC sono individuate le aree per gli impianti di
distribuzione dei carburanti, ai sensi del DLgs 11 febbraio 1998, n.
32.".