LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO II
FUNZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI
CAPO II
Conferimento agli Enti pubblici delle procedure espropriative per
opere di competenza regionale
Art. 6
Attivita' conferite
1. Le funzioni amministrative relative ai procedimenti di
espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica
utilita' di competenza regionale sono conferite ai Comuni, fatte
salve le ipotesi in cui la legislazione regionale attribuisca
specificatamente alle Province o ad altri enti pubblici la
realizzazione delle opere.
2. Ai Comuni sono conferite le funzioni espropriative relative alle
opere di difesa del suolo e di bonifica realizzate dai Consorzi di
bonifica, comprese le opere di cui alla L.R. 24 marzo 2000, n. 22
(Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture -
Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n.
3).
3. Gli Enti pubblici esercitano le funzioni conferite attraverso
l'ufficio per le espropriazioni di cui all'articolo 3, comma 4.
4. I provvedimenti adottati dai Comuni e dagli altri Enti pubblici
sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e
comunicati all'ufficio regionale.