LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO II
FUNZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI
CAPO I
Principi generali
Art. 5
Potere regionale di indirizzo e coordinamento
1. La Regione puo' adottare atti di indirizzo e coordinamento in
merito alle funzioni espropriative; atti di coordinamento tecnico;
direttive volte a regolare l'esercizio delle funzioni conferite ai
sensi del Capo II del presente Titolo.
2. La Regione puo' adottare altresi' direttive su procedure e
modalita' di calcolo degli indennizzi per le Commissioni provinciali
per la determinazione del valore agricolo medio di cui all'articolo
24, anche finalizzate all'esigenza di favorire la ricostituzione del
bene espropriato.
3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti con delibera del
Consiglio regionale, su proposta della Giunta previa intesa con la
Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'articolo 31 della
L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
Tali atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
NOTA ALL'ART. 5
Comma 3
Il testo dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999 e' il seguente:
"Art. 31 - Intese
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i
procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede
un'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della
Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie
locali espressione degli Enti locali.
3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali
espressione degli Enti locali e' espresso di regola all'unanimita'.
Ove questa non sia raggiunta, l'assenso e' espresso dalla maggioranza
assoluta di tali componenti.
4. L'intesa raggiunta ai sensi del comma 2 e' comunicata ai Sindaci
dei Comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono
entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle
osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente
entro i dieci giorni successivi con le medesime modalita' di cui al
comma 3.
5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non
e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza
Regione-Autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine del
giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.
6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale puo' provvedere
senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I
provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Regione-Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta
regionale e' tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza
Regione-Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni
successive.".