LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO II
FUNZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI
CAPO I
Principi generali
Art. 4
Coordinamento regionale
delle funzioni in materia di espropri
1. La Regione svolge la funzione di coordinamento dell'esercizio dei
compiti in materia di espropri, garantendone la gestione unitaria.
2. La Regione esercita, in particolare, compiti di osservatorio e
monitoraggio dei procedimenti espropriativi ed assicura alle
autorita' esproprianti la necessaria collaborazione e consulenza,
perseguendo l'obiettivo di realizzare l'efficienza, l'efficacia e
l'omogeneita' dell'azione amministrativa.
3. Allo scopo di esercitare la vigilanza sull'esercizio delle
funzioni espropriative, attinenti alle opere di competenza regionale,
conferite ai sensi del Capo II del presente Titolo, la Regione:
a) predispone gli atti di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 5;
b) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui
deriva la dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con cui e'
disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle Amministrazioni
che li hanno adottati, ricevendo altresi' le comunicazioni, relative
alle procedure espropriative, di cui all'articolo 14, comma 3, del
DPR 327/01;
c) assume gli interventi sostitutivi di cui all'articolo 7.
NOTA ALL'ART. 4
Comma 3
Il testo del comma 3 dell'art. 14 del DPR n. 327 del 2001, citato
alla nota all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 14 - Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la
pubblica utilita'
omissis
3. L'autorita' espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2:
a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e
non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della
dichiarazione di pubblica utilita';
b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto
d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;
c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione
del Piano urbanistico generale, il programma dei lavori, l'atto che
dichiara la pubblica utilita' dell'opera o il decreto di esproprio.".