LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO II
FUNZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI
CAPO I
Principi generali
Art. 3
Competenze in materia di espropri
1. L'autorita' competente alla realizzazione di un'opera pubblica o
di pubblica utilita' e' altresi' competente all'emanazione degli atti
relativi alle procedure espropriative che si rendano necessarie,
fatti salvi i conferimenti di cui al Capo II del presente Titolo.
2. Costituiscono autorita' espropriante i Comuni, le Comunita'
montane, le Province, la Regione e ogni altro ente competente alla
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita', secondo la
legge statale o regionale, nonche' gli Enti pubblici cui la funzione
espropriativa sia stata conferita secondo quanto previsto
dall'articolo 6.
3. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere
private di pubblica utilita', l'autorita' espropriante e' l'ente che
emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica
utilita' prevista dalla legge.
4. Al fine di affidare ad un'unica struttura la responsabilita' dei
procedimenti espropriativi, gli enti locali provvedono, anche
avvalendosi, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, delle
forme associative previste dalla legislazione statale e regionale, ad
istituire un ufficio per le espropriazioni ovvero ad attribuire i
relativi poteri ad un ufficio gia' esistente.
5. L'ufficio per le espropriazioni svolge tutte le funzioni che la
legislazione vigente attribuisce all'autorita' espropriante. Gli
oneri per le comunicazioni individuali e per le pubblicazioni
effettuate dall'ufficio per le espropriazioni sono a carico del
soggetto, pubblico o privato, che richiede l'espropriazione.
6. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa,
possono avvalersi di un'unica struttura per lo svolgimento dei
compiti e delle funzioni dello sportello unico per le attivita'
produttive, dello sportello unico per l'edilizia e dell'ufficio per
le espropriazioni.
7. Le Province e gli altri enti pubblici possono, tramite
convenzione, avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni dei Comuni
per lo svolgimento delle procedure espropriative di propria
competenza.
8. La Regione incentiva la costituzione di uffici intercomunali per
l'esercizio delle funzioni espropriative, mediante la promozione
delle forme associative di cui all'articolo 11 della L.R. 26 aprile
2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni
in materia di enti locali), verificandone l'efficienza,
l'economicita' e la capacita' di servizio all'utenza secondo
modalita' e criteri definiti dalla Giunta.
9. Presso ogni ufficio per le espropriazioni e' predisposto un
archivio informatico contenente le informazioni relative all'iter dei
procedimenti espropriativi ed ai provvedimenti emanati nell'ambito
degli stessi. Fatti salvi i limiti che derivano dalla normativa sulla
tutela dei dati personali, chiunque abbia interesse puo' accedere a
titolo gratuito alle informazioni presenti nell'archivio informatico,
anche per via telematica.
10. Ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, i
proprietari degli immobili oggetto delle procedure espropriative
possono avvalersi dello strumento telematico e fare espressa
richiesta, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, di
ricevere per via telematica la comunicazione degli atti che li vedono
direttamente coinvolti.
NOTA ALL'ART. 3
Comma 8
Il testo dell'art. 11 della L.R. n. 11 del 2001 e' il seguente:
"Art. 11 - Destinatari degli incentivi
1. La Regione incentiva lo sviluppo delle gestioni associate di
funzioni e servizi comunali ed i processi di fusione tra Comuni,
destinando contributi e fornendo sostegno tecnico alle Unioni
comunali, alle Comunita' Montane, alle Associazioni intercomunali ed
al Comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione di altri
Comuni.".