REGOLAMENTO REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 35
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ORGANICI REGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L.R. 43/01
TITOLO III
COMPETENZE ED AMBITI DI RESPONSABILITA'
DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI
Art. 14
Sostituzioni
1. In caso di dimissioni o di decadenza di un membro della
commissione, il responsabile del procedimento provvede alla
sostituzione con il supplente individuato nell'atto di nomina.
2. In mancanza di nomina del supplente viene ripetuta la procedura
prevista per l'individuazione del componente effettivo. L'attivita'
della commissione resta sospesa per il tempo necessario ad effettuare
la sostituzione. Tutte le operazioni espletate in precedenza
conservano validita'.
3. In caso di impedimento del segretario verificatosi durante lo
svolgimento di una prova o di una seduta della commissione o in un
momento immediatamente precedente, tale da non consentire la sua
tempestiva sostituzione, il Presidente assegna le funzioni ad uno dei
componenti che provvede alla verbalizzazione ed alla custodia degli
atti.