REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 35

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ORGANICI REGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L.R. 43/01

                    TITOLO III                                                  
          COMPETENZE ED AMBITI DI RESPONSABILITA'                               
             DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI                                     
          Art. 14                                                               
Sostituzioni                                                                    
1. In caso di dimissioni o di decadenza di un membro della                      
commissione, il responsabile del procedimento provvede alla                     
sostituzione con il supplente individuato nell'atto di nomina.                  
2. In mancanza di nomina del supplente viene ripetuta la procedura              
prevista per l'individuazione del componente effettivo. L'attivita'             
della commissione resta sospesa per il tempo necessario ad effettuare           
la sostituzione. Tutte le operazioni espletate in precedenza                    
conservano validita'.                                                           
3. In caso di impedimento del segretario verificatosi durante lo                
svolgimento di una prova o di una seduta della commissione o in un              
momento immediatamente precedente, tale da non consentire la sua                
tempestiva sostituzione, il Presidente assegna le funzioni ad uno dei           
componenti che provvede alla verbalizzazione ed alla custodia degli             
atti.                                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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