REGOLAMENTO REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 35
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ORGANICI REGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L.R. 43/01
TITOLO III
COMPETENZE ED AMBITI DI RESPONSABILITA'
DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI
Art. 12
Incompatibilita'
1. I membri della commissione non devono essere componenti degli
organi di direzione politica dell'Ente, non devono ricoprire cariche
politiche, essere rappresentanti sindacali in qualita' di dirigenti o
componenti delle rappresentanze sindacali unitarie o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali, ne' dalle associazioni
professionali. L'assenza di incompatibilita' dev'essere dichiarata
dall'interessato prima della nomina.
2. Costituiscono cause di incompatibilita' allo svolgimento della
funzione di commissario il trovarsi in una delle seguenti situazioni
nei confronti dei commissari o dei candidati:
a) grave inimicizia;
b) l'essere coniuge o convivente;
c) l'essere unito da vincolo di parentela o affinita' fino al IV
grado compreso;
d) ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza avuto
a riferimento le cause di astensione di cui all'art. 51 del codice di
procedura civile.
3. I membri della commissione che successivamente alla nomina si
trovino in una delle situazioni di incompatibilita' previste ai commi
precedenti hanno l'obbligo di dimettersi.