REGOLAMENTO REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 35
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ORGANICI REGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L.R. 43/01
TITOLO III
COMPETENZE ED AMBITI DI RESPONSABILITA'
DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI
Art. 11
Competenze e responsabilita'
1. La commissione opera secondo criteri di imparzialita' e
correttezza. I componenti e il segretario sono tenuti a garantire la
riservatezza sulle operazioni effettuate e sulle decisioni adottate.
2. La commissione, quale organo collegiale perfetto, opera con la
contestuale presenza di tutti i componenti, assume le decisioni a
maggioranza assoluta. E' esclusa la possibilita' da parte dei
componenti di astenersi. In caso di parita' prevale il voto del
Presidente.
3. Ogni seduta della commissione deve essere verbalizzata. Ciascun
commissario puo' chiedere la verbalizzazione di eventuali
osservazioni. I componenti e il segretario sottoscrivono il verbale e
in caso di persistente rifiuto alla sottoscrizione, il Presidente ne
da' atto e informa immediatamente il responsabile del procedimento.
4. E' ammessa l'assenza temporanea di uno dei commissari nello
svolgimento di attivita' che non comportano decisioni o valutazioni,
ovvero durante le prove scritte. Dell'assenza temporanea deve essere
fatta menzione nel verbale.
5. Il Presidente convoca la commissione, ne coordina i lavori e
svolge un'attivita' di impulso.
6. Il segretario redige i verbali delle sedute della commissione; e'
responsabile della custodia degli atti della procedura e provvede
alle convocazioni ed alle comunicazioni, in conformita' alle
indicazioni impartite dal Presidente.
7. Gli esperti aggiunti hanno le medesime responsabilita' degli altri
membri della commissione limitatamente ai giudizi da esprimere nella
materia di loro competenza.
8. L'Amministrazione provvede alla redazione del bando anche
avvalendosi degli esperti nominati membri della commissione.