REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 35

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ORGANICI REGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L.R. 43/01

                    TITOLO III                                                  
          COMPETENZE ED AMBITI DI RESPONSABILITA'                               
             DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI                                     
          Art. 11                                                               
Competenze e responsabilita'                                                    
1. La commissione opera secondo criteri di imparzialita' e                      
correttezza. I componenti e il segretario sono tenuti a garantire la            
riservatezza sulle operazioni effettuate e sulle decisioni adottate.            
2. La commissione, quale organo collegiale perfetto, opera con la               
contestuale presenza di tutti i componenti, assume le decisioni a               
maggioranza assoluta. E' esclusa la possibilita' da parte dei                   
componenti di astenersi. In caso di parita' prevale il voto del                 
Presidente.                                                                     
3. Ogni seduta della commissione deve essere verbalizzata. Ciascun              
commissario puo' chiedere la verbalizzazione di eventuali                       
osservazioni. I componenti e il segretario sottoscrivono il verbale e           
in caso di persistente rifiuto alla sottoscrizione, il Presidente ne            
da' atto e informa immediatamente il responsabile del procedimento.             
4. E' ammessa l'assenza temporanea di uno dei commissari nello                  
svolgimento di attivita' che non comportano decisioni o valutazioni,            
ovvero durante le prove scritte. Dell'assenza temporanea deve essere            
fatta menzione nel verbale.                                                     
5. Il Presidente convoca la commissione, ne coordina i lavori e                 
svolge un'attivita' di impulso.                                                 
6. Il segretario redige i verbali delle sedute della commissione; e'            
responsabile della custodia degli atti della procedura e provvede               
alle convocazioni ed alle comunicazioni, in conformita' alle                    
indicazioni impartite dal Presidente.                                           
7. Gli esperti aggiunti hanno le medesime responsabilita' degli altri           
membri della commissione limitatamente ai giudizi da esprimere nella            
materia di loro competenza.                                                     
8. L'Amministrazione provvede alla redazione del bando anche                    
avvalendosi degli esperti nominati membri della commissione.                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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