REGOLAMENTO REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 35
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ORGANICI REGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L.R. 43/01
TITOLO III
COMPETENZE ED AMBITI DI RESPONSABILITA'
DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI
Art. 10
Disposizioni generali
1. La commissione esaminatrice e' costituita per ciascuna procedura
selettiva con le modalita' precisate nella direttiva di cui al comma
2 dell'art.15 della L.R. 43/01. E' formata da esperti di provata
competenza in possesso di professionalita' adeguata in relazione alla
posizione messa a selezione; puo' essere integrata da uno o piu'
esperti in lingua straniera, informatica o in tecniche di selezione e
valutazione del personale. Nello stesso provvedimento costitutivo e'
individuato il soggetto che svolge le funzioni di segretario.
2. La commissione deve essere costituita nel rispetto delle pari
opportunita', salvo motivata impossibilita', da esplicitarsi nel
provvedimento di nomina.