REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 35

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ORGANICI REGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L.R. 43/01

                    TITOLO III                                                  
          COMPETENZE ED AMBITI DI RESPONSABILITA'                               
             DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI                                     
          Art. 10                                                               
Disposizioni generali                                                           
1. La commissione esaminatrice e' costituita per ciascuna procedura             
selettiva con le modalita' precisate nella direttiva di cui al comma            
2 dell'art.15 della L.R. 43/01. E' formata da esperti di provata                
competenza in possesso di professionalita' adeguata in relazione alla           
posizione messa a selezione; puo' essere integrata da uno o piu'                
esperti in lingua straniera, informatica o in tecniche di selezione e           
valutazione del personale. Nello stesso provvedimento costitutivo e'            
individuato il soggetto che svolge le funzioni di segretario.                   
2. La commissione deve essere costituita nel rispetto delle pari                
opportunita', salvo motivata impossibilita', da esplicitarsi nel                
provvedimento di nomina.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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