REGOLAMENTO REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 35
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ORGANICI REGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L.R. 43/01
TITOLO II
TIPOLOGIE DI SELEZIONE
CAPO IV
Procedure selettive
per l'accesso a posizioni dirigenziali
Art. 9
Finalita' e requisiti
1. La procedura selettiva pubblica per la copertura di posizioni
della qualifica unica dirigenziale e' finalizzata a verificare e
valorizzare prioritariamente le conoscenze e le competenze tecniche e
manageriali, nonche' le attitudini e le potenzialita' possedute dai
candidati.
2. Possono accedere agli organici regionali nella qualifica
dirigenziale coloro che sono in possesso dei requisiti generali di
cui al precedente articolo 4 lett. b), c), d), e), f) e dei seguenti
requisiti specifici:
a) cittadinanza italiana;
b) laurea;
c) 5 anni di esperienza in Amministrazioni pubbliche nelle categorie
cui si accede con laurea oppure in Enti, Aziende pubbliche o private
in qualifica immediatamente inferiore alla dirigenza o apicale
dell'area non dirigenziale.
3. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, salvo contrarie
disposizioni di legge, sono equiparati ai cittadini italiani.
4. Nel rispetto della percentuale prevista dall'art. 2, comma 2,
lettera a) possono essere bandite procedure selettive rivolte ai
dipendenti dell'Ente assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, classificati in categoria D da almeno due anni, in
possesso di tutti i requisiti previsti al comma 2 del presente
articolo.
5. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
possono prevedere il possesso di ulteriori requisiti.