REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 35

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ORGANICI REGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L.R. 43/01

                 TITOLO II                                                      
          TIPOLOGIE DI SELEZIONE                                                
                      CAPO IV                                                   
            Procedure selettive                                                 
         per l'accesso a posizioni dirigenziali                                 
          Art. 9                                                                
Finalita' e requisiti                                                           
1. La procedura selettiva pubblica per la copertura di posizioni                
della qualifica unica dirigenziale e' finalizzata a verificare e                
valorizzare prioritariamente le conoscenze e le competenze tecniche e           
manageriali, nonche' le attitudini e le potenzialita' possedute dai             
candidati.                                                                      
2. Possono accedere agli organici regionali nella qualifica                     
dirigenziale coloro che sono in possesso dei requisiti generali di              
cui al precedente articolo 4 lett. b), c), d), e), f) e dei seguenti            
requisiti specifici:                                                            
a) cittadinanza italiana;                                                       
b) laurea;                                                                      
c) 5 anni di esperienza in Amministrazioni pubbliche nelle categorie            
cui si accede con laurea oppure in Enti, Aziende pubbliche o private            
in qualifica immediatamente inferiore alla dirigenza o apicale                  
dell'area non dirigenziale.                                                     
3. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, salvo contrarie               
disposizioni di legge, sono equiparati ai cittadini italiani.                   
4. Nel rispetto della percentuale prevista dall'art. 2, comma 2,                
lettera a) possono essere bandite procedure selettive rivolte ai                
dipendenti dell'Ente assunti con contratto di lavoro a tempo                    
indeterminato, classificati in categoria D da almeno due anni, in               
possesso di tutti i requisiti previsti al comma 2 del presente                  
articolo.                                                                       
5. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio                  
possono prevedere il possesso di ulteriori requisiti.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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