REGOLAMENTO REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 35
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ORGANICI REGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L.R. 43/01
TITOLO II
TIPOLOGIE DI SELEZIONE
CAPO III
Procedure selettive per la progressione verticale
Art. 8
Requisiti generali
1. Partecipa alle procedure selettive per la progressione verticale
il personale dipendente dell'Ente assunto con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, in possesso del titolo di studio previsto per
l'accesso dall'esterno e, limitatamente alle categorie C e D, dei
seguenti ulteriori requisiti:
a) per l'accesso alle posizioni lavorative di categoria C e D,
profili di posizione economica iniziale D1: essere classificato nella
categoria sottostante da almeno due anni;
b) per l'accesso alle posizioni lavorative di categoria D, profili di
posizione economica iniziale D3: essere classificato nella categoria
D, profili di posizione economica iniziale D1 da almeno due anni
ovvero nella categoria C da almeno quattro anni ovvero essere
classificati nella categoria D ed avere maturato complessivamente
nelle categorie C e D un'anzianita' di almeno quattro anni.
2. L'anzianita' di servizio prevista nel comma 1 deve essere maturata
con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Ente.
3. Le procedure selettive possono prevedere la partecipazione di
dipendenti in possesso del titolo di studio di grado immediatamente
inferiore a quello previsto per l'accesso dall'esterno a condizione
che abbiano maturato un'ulteriore anzianita' di servizio a tempo
indeterminato presso pubbliche Amministrazioni come segue:
a) per l'accesso a posizioni lavorative di categoria C: 1) tre anni
nella categoria B; ovvero 2) sei anni nelle due categorie
sottostanti;
b) per l'accesso a posizioni lavorative di categoria D, profili di
posizione economica iniziale D1: 1) quattro anni nella categoria C;
ovvero 2) nove anni nelle due categorie sottostanti.
4. L'anzianita' di servizio prevista alle lettere a) 1) e b) 1) del
comma 3 puo' essere maturata anche con contratto di lavoro a tempo
determinato, presso l'Ente, nella stessa categoria o superiore delle
posizioni messe a selezione.
5. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 3, il candidato che non
sia in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a
quello previsto per l'accesso dall'esterno, fermo restando il
possesso del requisito della scuola dell'obbligo e dell'anzianita'
ivi prevista, puo' richiedere l'accertamento delle competenze di base
relative alla posizione oggetto della selezione qualora abbia
maturato un'anzianita' di servizio a tempo indeterminato presso
pubbliche Amministrazioni di ulteriori 10 anni. Le procedure
selettive preciseranno oggetto e modalita' di svolgimento
dell'accertamento.
6. La deroga di cui al comma 3 non e' ammessa se, per la copertura
della posizione lavorativa messa a selezione, e' richiesto il
possesso di uno specifico titolo di studio o abilitazione.
7. In relazione alle caratteristiche delle posizioni lavorative
oggetto delle procedure possono essere stabiliti gli ulteriori
requisiti culturali e professionali da richiedersi ai candidati,
anche valorizzando l'esperienza maturata almeno negli ultimi due anni
in posizioni lavorative formalizzate come propedeutiche.
8. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione.