REGOLAMENTO REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 35
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ORGANICI REGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L.R. 43/01
TITOLO II
TIPOLOGIE DI SELEZIONE
CAPO II
Procedure selettive pubbliche per l'accesso
a posizioni lavorative dell'area non dirigenziale
Art. 5
Riserva per il personale dell'Ente
1. Nelle procedure selettive pubbliche, fatto salvo il rispetto del
limite di cui alla lettera a), comma 2 dell'art. 2, puo' essere
prevista la riserva di posti per il personale dipendente dell'Ente
con contratto a tempo indeterminato, in misura non superiore al 50%
delle posizioni messe a selezione.
2. Per l'applicazione della riserva il personale dell'Ente, oltre al
possesso dei requisiti generali previsti all'articolo precedente,
alla data di scadenza indicata nel bando, deve essere classificato
nella categoria immediatamente inferiore a quella della posizione
lavorativa oggetto della selezione e deve aver maturato, nella stessa
categoria, un'anzianita' di servizio a tempo indeterminato presso
l'Ente, di almeno due anni; per l'accesso ai profili di posizione
economica iniziale D3, detta anzianita' e' maturata nei profili di
posizione economica iniziale D1.
3. La riserva opera sul numero delle posizioni messe a selezione, con
arrotondamento all'unita' superiore ed e' esclusa in caso di
procedura selettiva per la copertura di un'unica posizione vacante.