REGOLAMENTO REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 35
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ORGANICI REGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L.R. 43/01
TITOLO II
TIPOLOGIE DI SELEZIONE
CAPO II
Procedure selettive pubbliche per l'accesso
a posizioni lavorative dell'area non dirigenziale
Art. 4
Requisiti generali per l'accesso
1. Possono accedere agli organici regionali coloro che non sono
incorsi in alcuna causa di impedimento all'accesso al pubblico
impiego e che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) per i cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea,
essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel
territorio italiano;
b) idoneita' fisica all'impiego; il bando puo' indicare eventuali
incompatibilita' alla copertura di specifiche posizioni lavorative;
c) non essere stati licenziati per motivi disciplinari dall'Ente;
d) aver raggiunto la maggiore eta' e non aver raggiunto il limite
massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio;
e) essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 1. per l'accesso
alla categoria B, profilo di posizione economica iniziale B3: scuola
dell'obbligo ed eventuale requisito professionale; 2. per l'accesso
alla cat. C: diploma di maturita'; 3. per l'accesso alla cat. D:
diploma universitario di primo livello o laurea di primo livello o
laurea specialistica; eventuale abilitazione professionale.
2. I candidati che non hanno cittadinanza italiana devono possedere
un'adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito e'
accertato nel corso delle prove.
3. I candidati che hanno conseguito titoli di studio presso istituti
esteri devono essere in possesso del provvedimento di riconoscimento
o di equiparazione previsto dalla vigente normativa.
4. Se la posizione lavorativa lo richiede, la procedura selettiva
puo' prevedere il possesso di ulteriori requisiti.
5. Tutti i requisiti, devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di ammissione
stabilito nel bando e permanere al momento dell'assunzione.
Relativamente al requisito di cui al comma 3, il bando potra'
stabilire un diverso termine prima del quale non potranno svolgersi
le prove. In tal caso il candidato dovra' aver presentato presso la
competente Autorita', alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione, l'istanza per il
riconoscimento o l'equiparazione previsti dalla vigente normativa.
6. L'Amministrazione verifica il possesso dei requisiti generali
previsti per l'accesso, relativamente ai candidati iscritti o avviati
dal competente ufficio per il collocamento, al momento
dell'assunzione.
7. Nelle procedure per assunzioni di personale disabile,
l'accertamento della permanenza dello stato di invalidita' e
l'idoneita' fisica alle mansioni e' effettuato dalla competente
commissione medica. Nelle more dell'accertamento dello stato di
invalidita', l'Amministrazione, nel caso in cui intenda comunque
procedere all'assunzione, richiede la certificazione di idoneita'
fisica all'impiego.
8. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro coloro
che sono in possesso dei requisiti generali previsti dai commi
precedenti, oltre ai requisiti specifici previsti dalla vigente
normativa.