REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 35

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ORGANICI REGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L.R. 43/01

                 TITOLO II                                                      
          TIPOLOGIE DI SELEZIONE                                                
                  CAPO I                                                        
           Disposizioni comuni                                                  
          Art. 3                                                                
Principi                                                                        
1. Le procedure selettive del comma 2 dell'art. 1, possono svolgersi:           
a) per esami;                                                                   
b) per titoli, la cui valutazione puo' comprendere titoli di studio,            
titoli di servizio, esperienze lavorative, curricula;                           
c) per titoli ed esami;                                                         
d) per corso-selezione.                                                         
2. L'accesso alla qualifica unica dirigenziale avviene esclusivamente           
a seguito di procedura selettiva per esami o per titoli ed esami.               
3. Le procedure selettive possono prevedere lo svolgimento di una               
delle seguenti prove di esame ovvero una combinazione delle stesse:             
a) prova scritta con contenuto teorico o pratico-attitudinale,                  
predisposta anche in forma di test, quesiti, elaborazioni grafiche,             
da espletare anche mediante utilizzo di computer;                               
b) prova tecnica o pratico-attitudinale;                                        
c) prova orale o colloquio.                                                     
4. Le procedure selettive pubbliche per la copertura di posizioni               
vacanti nelle categorie C, D e nella qualifica unica dirigenziale,              
avuto a riferimento le caratteristiche del profilo o della posizione            
lavorativa da coprire, devono prevedere l'accertamento delle                    
conoscenze informatiche relativamente alle apparecchiature ed                   
applicazioni piu' diffuse nell'Ente e di almeno una lingua straniera,           
nonche' l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i             
cittadini non italiani, secondo i criteri stabiliti nella direttiva             
del comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 43 del 2001.                             
5. Le procedure selettive possono prevedere forme di preselezione               
predisposte, anche da soggetti specializzati in selezione del                   
personale, secondo i criteri stabiliti nella direttiva del comma 2              
dell'art. 15 della L.R. n. 43 del 2001.                                         
6. Le procedure selettive devono consentire una adeguata                        
valorizzazione delle esperienze lavorative e formative maturate                 
presso l'Ente, nel rispetto dei criteri stabiliti nella direttiva del           
comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 43 del 2001.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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