REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 35

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ORGANICI REGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L.R. 43/01

                         TITOLO I                                               
                   DISPOSIZIONI GENERALI                                        
          Art. 2                                                                
Pianificazione delle procedure selettive e relativi criteri                     
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio                  
adottano il piano delle procedure selettive a seguito della                     
programmazione dei fabbisogni professionali di cui all'art.11 della             
L.R. n. 43 del 2001, tenuto conto degli esiti dei processi di                   
mobilita' interna.                                                              
2. Il piano di cui al comma 1 e' adottato nel rispetto dei seguenti             
criteri:                                                                        
a) una percentuale, stabilita in ragione dei fabbisogni professionali           
dell'Ente, compresa tra il 40% ed il 60% delle posizioni lavorative             
da coprire, relativamente a ciascuna categoria, e' riservata                    
all'accesso dall'esterno, ai sensi della lett. a) del comma 1                   
dell'art. 15 della L.R. n. 43 del 2001; la percentuale minima per la            
qualifica unica dirigenziale e' fissata al 50%; l'eventuale                     
arrotondamento e' effettuato all'unita' superiore;                              
b) nel rispetto delle percentuali di cui alla lettera precedente, il            
piano puo' prevedere la copertura fino al 100% delle posizioni                  
lavorative mediante procedura selettiva pubblica ovvero mediante                
procedura selettiva per la progressione verticale nel caso di                   
professionalita' acquisibili esclusivamente dall'interno, individuate           
anche tramite l'Osservatorio delle Competenze istituito ai sensi                
dell'art. 3 del Contratto collettivo decentrato integrativo per il              
personale dell'Ente Regione Emilia-Romagna 1998-2001;                           
c) l'acquisizione di personale da graduatorie valide di procedure               
selettive gia' espletate e' da computarsi nella quota relativa                  
all'accesso dall'esterno nel caso di procedure selettive pubbliche e            
nella quota relativa all'accesso dall'interno nel caso di procedure             
selettive per la progressione verticale;                                        
d) non puo' essere prevista una procedura per la progressione                   
verticale se, per la medesima posizione lavorativa, sia prevista una            
procedura selettiva pubblica con l'applicazione della riserva di cui            
all'art. 5;                                                                     
e) la copertura di una sola posizione vacante, nell'ambito della                
stessa categoria o della qualifica unica dirigenziale, avviene                  
mediante procedura selettiva pubblica.                                          
3. Se in esito a procedure selettive per la progressione verticale              
non si perviene alla copertura di tutte le posizioni lavorative messe           
a selezione, le posizioni residue sono coperte tramite procedura                
selettiva pubblica.                                                             
4. La procedura selettiva per la stipula di contratti di formazione e           
lavoro puo' prevedere l'attivazione di un numero di contratti fino al           
40% superiore al numero delle posizioni lavorative per le quali e'              
prevista tale modalita' di accesso.                                             
5. Fino alla conclusione delle procedure selettive previste nel                 
previgente piano, non potra' essere predisposto un nuovo piano delle            
procedure selettive, relativamente a posizioni lavorative di analogo            
profilo professionale ed ambito di attivita'.                                   
6. Gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione devono              
riservare all'accesso dall'esterno una percentuale pari ad almeno il            
40% delle posizioni lavorative da coprire, relativamente a ciascuna             
categoria, con arrotondamento all'unita' superiore. Per la copertura            
di una sola posizione vacante, nell'ambito della stessa categoria,              
gli Enti possono esperire, tenuto conto delle caratteristiche della             
posizione lavorativa, una procedura selettiva pubblica o una                    
procedura selettiva per la progressione verticale; e' fatto salvo               
l'obbligo di alternare la modalita' di accesso prescelta con la                 
procedura, successivamente pianificata, per la copertura di una sola            
posizione classificata nella stessa categoria.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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