REGOLAMENTO REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 35
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ORGANICI REGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L.R. 43/01
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
Pianificazione delle procedure selettive e relativi criteri
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
adottano il piano delle procedure selettive a seguito della
programmazione dei fabbisogni professionali di cui all'art.11 della
L.R. n. 43 del 2001, tenuto conto degli esiti dei processi di
mobilita' interna.
2. Il piano di cui al comma 1 e' adottato nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) una percentuale, stabilita in ragione dei fabbisogni professionali
dell'Ente, compresa tra il 40% ed il 60% delle posizioni lavorative
da coprire, relativamente a ciascuna categoria, e' riservata
all'accesso dall'esterno, ai sensi della lett. a) del comma 1
dell'art. 15 della L.R. n. 43 del 2001; la percentuale minima per la
qualifica unica dirigenziale e' fissata al 50%; l'eventuale
arrotondamento e' effettuato all'unita' superiore;
b) nel rispetto delle percentuali di cui alla lettera precedente, il
piano puo' prevedere la copertura fino al 100% delle posizioni
lavorative mediante procedura selettiva pubblica ovvero mediante
procedura selettiva per la progressione verticale nel caso di
professionalita' acquisibili esclusivamente dall'interno, individuate
anche tramite l'Osservatorio delle Competenze istituito ai sensi
dell'art. 3 del Contratto collettivo decentrato integrativo per il
personale dell'Ente Regione Emilia-Romagna 1998-2001;
c) l'acquisizione di personale da graduatorie valide di procedure
selettive gia' espletate e' da computarsi nella quota relativa
all'accesso dall'esterno nel caso di procedure selettive pubbliche e
nella quota relativa all'accesso dall'interno nel caso di procedure
selettive per la progressione verticale;
d) non puo' essere prevista una procedura per la progressione
verticale se, per la medesima posizione lavorativa, sia prevista una
procedura selettiva pubblica con l'applicazione della riserva di cui
all'art. 5;
e) la copertura di una sola posizione vacante, nell'ambito della
stessa categoria o della qualifica unica dirigenziale, avviene
mediante procedura selettiva pubblica.
3. Se in esito a procedure selettive per la progressione verticale
non si perviene alla copertura di tutte le posizioni lavorative messe
a selezione, le posizioni residue sono coperte tramite procedura
selettiva pubblica.
4. La procedura selettiva per la stipula di contratti di formazione e
lavoro puo' prevedere l'attivazione di un numero di contratti fino al
40% superiore al numero delle posizioni lavorative per le quali e'
prevista tale modalita' di accesso.
5. Fino alla conclusione delle procedure selettive previste nel
previgente piano, non potra' essere predisposto un nuovo piano delle
procedure selettive, relativamente a posizioni lavorative di analogo
profilo professionale ed ambito di attivita'.
6. Gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione devono
riservare all'accesso dall'esterno una percentuale pari ad almeno il
40% delle posizioni lavorative da coprire, relativamente a ciascuna
categoria, con arrotondamento all'unita' superiore. Per la copertura
di una sola posizione vacante, nell'ambito della stessa categoria,
gli Enti possono esperire, tenuto conto delle caratteristiche della
posizione lavorativa, una procedura selettiva pubblica o una
procedura selettiva per la progressione verticale; e' fatto salvo
l'obbligo di alternare la modalita' di accesso prescelta con la
procedura, successivamente pianificata, per la copertura di una sola
posizione classificata nella stessa categoria.