REGOLAMENTO REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 35
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ORGANICI REGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L.R. 43/01
LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA
il seguente regolamento:
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali
Art. 2 - Pianificazione delle procedure selettive e
relativi criteri
TITOLO II - TIPOLOGIE DI SELEZIONE
CAPO I - Disposizioni comuni
Art. 3 - Principi
CAPO II - Procedure selettive pubbliche per l'accesso a posizioni
lavorative dell'area non dirigenziale
Art. 4 - Requisiti generali per l'accesso
Art. 5 - Riserva per il personale interno
Art. 6 - Trasformazione del rapporto di lavoro avviato con
contratto di formazione e lavoro
CAPO III - Procedure selettive per la progressione verticale
Art. 7 - Finalita' ed ambito di applicazione
Art. 8 - Requisiti generali
CAPO IV - Procedure selettive per l'accesso a posizioni dirigenziali
Art. 9 - Finalita' e requisiti TITOLO III - COMPETENZE ED
AMBITI DI RESPONSABILITA' DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI
Art. 10 - Disposizioni generali
Art. 11 - Competenze e responsabilita'
Art. 12 - Incompatibilita'
Art. 13 - Decadenza e dimissioni
Art. 14 - Sostituzioni
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15 - Norma transitoria
Art. 16 - Abrogazioni
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione e principi generali
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del comma 1
dell'articolo 15 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, le procedure
selettive per la copertura, con rapporto d'impiego subordinato, a
tempo indeterminato, di posizioni lavorative e dirigenziali vacanti
negli organici del personale dell'Ente, quanto a:
a) i criteri per l'individuazione delle posizioni vacanti da
riservare all'accesso dall'esterno;
b) i requisiti per l'accesso e le tipologie di selezione;
c) le competenze e ambiti di responsabilita' delle commissioni
esaminatrici;
d) le funzioni e le posizioni per le quali non si puo' prescindere
dalla cittadinanza italiana e i requisiti indispensabili per
l'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e
degli altri Stati esteri.
2. Le procedure selettive si dividono in:
a) procedure per l'accesso dall'esterno;
b) procedure rivolte al personale dell'Ente.
3. Per la Regione Emilia-Romagna le disposizioni del presente
regolamento si applicano anche alle procedure selettive per
assunzioni con contratto di formazione e lavoro.
4. Tutte le procedure selettive si svolgono con modalita',
disciplinate nei bandi, che garantiscano imparzialita' e trasparenza
e assicurino economicita' e celerita' di espletamento.
5. Alle procedure selettive pubbliche si applicano le vigenti
normative statali in materia di riserve di posti per particolari
categorie di soggetti, ferma restando la riserva per il personale
dell'Ente di cui all'art. 5 del presente regolamento.
6. Le procedure sono uniche per la copertura di posizioni vacanti
negli organici del personale della Giunta e del Consiglio; le
selezioni sono indette dal Direttore generale competente in materia
di personale presso la Giunta, previa intesa con il Direttore
generale del Consiglio. Qualora si rendesse necessario provvedere
alla copertura di posizioni vacanti in uno solo dei due organici, le
procedure saranno espletate dai Dirigenti e dalle strutture di
competenza.
7. Le procedure selettive sono pubblicizzate nel Bollettino Ufficiale
e sul sito internet dell'Ente. La Giunta regionale e l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio possono prevedere ulteriori e aggiuntive
forme di pubblicizzazione in relazione alla complessita' delle
procedure e alle caratteristiche delle posizioni da coprire o alla
prevedibile difficolta' di reperire le professionalita' ricercate. La
direttiva di cui al comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 43 del 2001
disciplina modalita' per garantire adeguata informazione ai
collaboratori regionali relativamente alle procedure selettive per la
progressione verticale.
8. Il presente regolamento e la direttiva di cui al comma 2 dell'art.
15 della L.R. n. 43 del 2001 si applicano anche agli Enti pubblici
non economici dipendenti dalla Regione che non hanno un'autonoma
potesta' regolamentare in materia. I provvedimenti relativi sono
adottati secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
9. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni contrattuali
nelle materie oggetto di contrattazione collettiva.
10. L'accesso alle posizioni lavorative dell'area non dirigenziale,
mediante le procedure selettive di cui al comma 2 comporta la
classificazione nella posizione economica iniziale dei profili
professionali di categoria B, C e D; per la Regione, l'accesso alla
categoria B avviene nei profili di posizione economica iniziale B3.