REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 35

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ORGANICI REGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L.R. 43/01

LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO                                                
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA                                      
il seguente regolamento:                                                        
INDICE                                                                          
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI                                                
          Art.  1 - Ambito di applicazione e principi generali                  
          Art.  2 - Pianificazione delle procedure selettive e                  
relativi criteri                                                                
TITOLO II - TIPOLOGIE DI SELEZIONE                                              
CAPO I - Disposizioni comuni                                                    
          Art.  3 - Principi                                                    
CAPO II - Procedure selettive pubbliche per l'accesso a posizioni               
lavorative dell'area non dirigenziale                                           
          Art.  4 - Requisiti generali per l'accesso                            
          Art.  5 - Riserva per il personale interno                            
          Art.  6 - Trasformazione del rapporto di lavoro avviato con           
contratto di formazione e lavoro                                                
CAPO III - Procedure selettive per la progressione verticale                    
          Art.  7 - Finalita' ed ambito di applicazione                         
          Art.  8 - Requisiti generali                                          
CAPO IV - Procedure selettive per l'accesso a posizioni dirigenziali            
          Art.  9 - Finalita' e requisiti TITOLO III - COMPETENZE ED            
AMBITI DI RESPONSABILITA' DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI                        
          Art.  10 - Disposizioni generali                                      
          Art.  11 - Competenze e responsabilita'                               
          Art.  12 - Incompatibilita'                                           
          Art.  13 - Decadenza e dimissioni                                     
          Art.  14 - Sostituzioni                                               
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI                                                 
          Art.  15 - Norma transitoria                                          
          Art.  16 - Abrogazioni                                                
                         TITOLO I                                               
                   DISPOSIZIONI GENERALI                                        
          Art. 1                                                                
Ambito di applicazione e principi generali                                      
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del comma 1                
dell'articolo 15 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, le procedure               
selettive per la copertura, con rapporto d'impiego subordinato, a               
tempo indeterminato, di posizioni lavorative e dirigenziali vacanti             
negli organici del personale dell'Ente, quanto a:                               
a) i criteri per l'individuazione delle posizioni vacanti da                    
riservare all'accesso dall'esterno;                                             
b) i requisiti per l'accesso e le tipologie di selezione;                       
c) le competenze e ambiti di responsabilita' delle commissioni                  
esaminatrici;                                                                   
d) le funzioni e le posizioni per le quali non si puo' prescindere              
dalla cittadinanza italiana e i requisiti indispensabili per                    
l'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e                
degli altri Stati esteri.                                                       
2. Le procedure selettive si dividono in:                                       
a) procedure per l'accesso dall'esterno;                                        
b) procedure rivolte al personale dell'Ente.                                    
3. Per la Regione Emilia-Romagna le disposizioni del presente                   
regolamento si applicano anche alle procedure selettive per                     
assunzioni con contratto di formazione e lavoro.                                
4. Tutte le procedure selettive si svolgono con modalita',                      
disciplinate nei bandi, che garantiscano imparzialita' e trasparenza            
e assicurino economicita' e celerita' di espletamento.                          
5. Alle procedure selettive pubbliche si applicano le vigenti                   
normative statali in materia di riserve di posti per particolari                
categorie di soggetti, ferma restando la riserva per il personale               
dell'Ente di cui all'art. 5 del presente regolamento.                           
6. Le procedure sono uniche per la copertura di posizioni vacanti               
negli organici del personale della Giunta e del Consiglio; le                   
selezioni sono indette dal Direttore generale competente in materia             
di personale presso la Giunta, previa intesa con il Direttore                   
generale del Consiglio. Qualora si rendesse necessario provvedere               
alla copertura di posizioni vacanti in uno solo dei due organici, le            
procedure saranno espletate dai Dirigenti e dalle strutture di                  
competenza.                                                                     
7. Le procedure selettive sono pubblicizzate nel Bollettino Ufficiale           
e sul sito internet dell'Ente. La Giunta regionale e l'Ufficio di               
Presidenza del Consiglio possono prevedere ulteriori e aggiuntive               
forme di pubblicizzazione in relazione alla complessita' delle                  
procedure e alle caratteristiche delle posizioni da coprire o alla              
prevedibile difficolta' di reperire le professionalita' ricercate. La           
direttiva di cui al comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 43 del 2001              
disciplina modalita' per garantire adeguata informazione ai                     
collaboratori regionali relativamente alle procedure selettive per la           
progressione verticale.                                                         
8. Il presente regolamento e la direttiva di cui al comma 2 dell'art.           
15 della L.R. n. 43 del 2001 si applicano anche agli Enti pubblici              
non economici dipendenti dalla Regione che non hanno un'autonoma                
potesta' regolamentare in materia. I provvedimenti relativi sono                
adottati secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.             
9. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni contrattuali              
nelle materie oggetto di contrattazione collettiva.                             
10. L'accesso alle posizioni lavorative dell'area non dirigenziale,             
mediante le procedure selettive di cui al comma 2 comporta la                   
classificazione nella posizione economica iniziale dei profili                  
professionali di categoria B, C e D; per la Regione, l'accesso alla             
categoria B avviene nei profili di posizione economica iniziale B3.             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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