COMUNICATO
Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) del progetto di ristrutturazione complesso aziendale "Corte dell'Acqua"
L'Autorita' competente Comune di Mirandola (MO) comunica la decisione
relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il
progetto di ristrutturazione del complesso aziendale "Corte
dell'Acqua".
Il progetto e' presentato da: Azienda agricola "San Paolo" Societa'
semplice Via Limiti n. 551, Soliera (MO).
Il progetto e' localizzato: Via Statale nn. 135-141, frazione
Tramuschio, comune di Mirandola.
Il progetto interessa il territorio dei comuni di Mirandola e
Concordia sulla Secchia e della provincia di Modena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Comune di Mirandola con atto della Giunta comunale n. 238 del
14/11/2002, ha assunto la seguente decisione:
il progetto "Corte dell'Acqua" relativo al fabbricato sito in
Tramuschio di Mirandola, Via Statale Nord nn. 135-14, (omissis) sia
da escludere da ulteriore procedura di VIA pur prescrivendo quanto
segue:
1) gli elaborati progettuali, allegati alla richiesta di concessione
edilizia, dovranno fornire le definizioni di dettaglio delle aree
cortilive, in particolare andranno definite le sistemazioni delle
stesse, potenziando le alberature gia' previste con previsione di
schermare l'intero allevamento e il lagone di stoccaggio esistente.
Le cortine arboree dovranno essere a doppio filare e inframmezzate di
arbusti a macchia. Il progetto esecutivo dovra' essere corredato dei
prospetti completi, comprensivi delle modalita' di collegamento tra i
fabbricati. Dovranno essere altresi' assieme alla Commissione
edilizia, i colori del fabbricato per un corretto inserimento nel
contesto agricolo;
2) contestualmente alla presentazione, allo Sportello Unico delle
attivita' produttive, della richiesta di concessione edilizia dovra'
essere presentata richiesta di autorizzazione ai sensi della L.R.
50/95 e dimostrare di possedere i requisiti di cui alla deliberazione
di Giunta regionale n. 641 dell'11/5/1998;
3) il terreno per la quota di peso vivo in ampliamento dovra' essere
detenuto in proprieta' o altro diritto reale.