COMUNICATO
Allegato 1 - Avviso della deliberazione relativa alla procedura di VIA concernente il progetto "rifacimento dell'elettrodotto 132 kV semplice terna Boretto - S. Ilario" presentato dalla ditta ENEL Distribuzione SpA da realizzarsi nei comuni di Boretto, Poviglio, Campegine, Gattatico, S. Ilario d'Enza
La Provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/99,
comunica la deliberazione relativa alla procedura di VIA, concernente
il progetto di "rifacimento dell'elettrodotto 132 kV semplice terna
Boretto S. Ilario" - elettrodotti aerei esterni per il trasporto di
energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kW con
tracciato di lunghezza superiore a 10 km - ricadente nell'Allegato
A.2. punto 11 della medesima legge, presentato da ENEL Distribuzione
SpA, con sede legale a Roma in via Ombrone, n. 2, da realizzarsi nei
comuni di Boretto, Poviglio, Campegine, Gattatico, S. llario d'Enza.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 Maggio 1999, n. 9 e successive
modifiche ed integrazioni la Provincia di Reggio Emilia, in qualita'
di Autorita' competente, con atto della Giunta provinciale n. 269 del
22/10/2002, ha deliberato:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 9/99 e successive modificazioni e integrazioni sul
progetto allegato alla domanda di autorizzazione presentata dalla
ditta ENEL Distribuzione SpA ai sensi dell'art. 13 della L.R. 9/99,
acquisita al protocollo della Provincia al n. 21141/02 del 19/3/2002,
per la realizzazione del progetto di "rifacimento dell'elettrodotto
132 kV semplice terna Boretto-S. Ilario", che interessa i comuni di
Boretto, Gattatico, Campegine, Poviglio, S. llario, ricadente nella
tipologia progettuale indicata nell'Allegato A.2. punto 11 della
medesima L.R., poiche' gli interventi previsti sono, secondo gli
esisti della Conferenza dei Servizi, conclusasi il 27 settembre 2002,
nel complesso ambientalmente compatibili;
b) sia possibile realizzare il progetto di cui al punto a) a
condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni indicate nel
rapporto di impatto ambientale: - l'impianto dovra' essere costruito
secondo le modalita' tecniche previste nei progetti allegati
all'istanza dell'ENEL; - fermo restando le competenze del Ministero
dei Beni culturali e ambientali richiamate all'art. 17, comma 4 della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, a
norma dell'art. 13 della Legge 2359/1865 le espropriazioni ed i
lavori dovranno iniziare entro 18 mesi e compiersi entro 48 mesi
dall'adozione della delibera della Giunta provinciale; - sono fatti
salvi i diritti di terzi e l'osservanza di tutte le disposizioni
vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di
energia elettrica, nonche' delle speciali prescrizioni e condizioni
stabilite dagli Enti interessati a termini dell'art. 120 del TU
1775/93, per cui l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilita'
nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che
comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio
dell'impianto elettrico in questione, sollevando la Provincia da ogni
pretesa molestia da chi si ritenesse danneggiato; - l'ENEL resta
obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio
dell'impianto elettrico tutte quelle opere nuove o modifiche che, a
norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e
privati interessi entro i termini che al riguardo saranno stabiliti,
con le comminatorie in caso di inadempimento; - tutte le spese
relative all'autorizzazione, di cui alla L.R. 10/93 sono a carico
dell'ENEL; - per quanto riguarda il collaudo dell'impianto, da
effettuarsi entro quattro anni dalla messa in esercizio, si applica
l'art. 9 della L.R. 10/93 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' le direttive contenute nella deliberazione della Giunta
regionale n. 1965 del 2 novembre 1999; - visto che il rischio
archeologico grava su gran parte della zona interessata dal progetto
in questione, onde tutelare i resti archeologici che giacciono nel
territorio, e' indispensabile che per le opere di escavazione che
verranno effettuate lungo il tracciato dell'elettrodotto, sia
predisposta una sorveglianza archeologica, da eseguirsi con
archeologi professionisti sotto la direzione della Soprintendenza per
i Beni archeologici dell'Emilia-Romagna con onere a carico di ENEL
Distribuzione; ove risultino emergenze archeologiche e' necessario
provvedere ad uno scavo archeologico degli ambiti di interesse. Tali
procedimenti di tutela sono necessari in particolare nei territori
dei comuni di Campegine, Poviglio, Gattatico e di parte del
territorio del comune di Boretto, interessato soprattutto dai resti
della centuriazione. Nel territorio di S. Ilario-Calerno, interessato
da rinvenimenti neolitici, gli accertamenti archeologici sono
necessari se le fondazioni dei pali di sostegno verranno effettuate
con sistemi diversi dalla trivellazione. Nell'area della terramara di
Case del Lago-Braglia, tutelata dalla Legge 490/99 (gia' Legge
1089/39), e' necessaria la sorveglianza archeologica durante la
procedura di abbattimento del vecchio traliccio situato all'interno
dell'area vincolata; - in tutte le aree ed edifici esistenti
destinati alla permanenza prolungata di persone dovra' essere
garanatito il rispetto dell'obiettivo di qualita' di 0,2 previsto
dalla L.R. 30/00; - la soluzione proposta nel tratto C-D deve essere
realizzata con l'impiego delle tecnologie indicate da ENEL
Distribuzione nelle integrazioni del 29/7/2002, prot. ERM/P20028986
(utilizzo di doppia terna ammazzettata con ottimizzazione delle fasi
e innalzamento dei conduttori) in modo da garantire il raggiungimento
del valore di qualita' di 0,2 della L.R. 30/00 in tutte le aree e gli
edifici esistenti destinati a permanenza prolungata di persone; -
deve essere rispettato quanto previsto della delibera della Regione
Emilia-Romagna n. 45 del 21/1/2002 inerente i criteri per il rilascio
delle autorizzazioni per particolari attivita' ai sensi dell'art. 11,
comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, con riferimento alle attivita' di
cantiere previste per la demolizione della linea eletrica esistente e
la costruzione di quella in progetto; - la realizzazione
dell'impianto deve avvenire nel rispetto delle autorizzazioni
paesaggistiche e ambientali di cui al DLgs 490/99 rilasciate dai
seguenti Comuni: Comune di Boretto: autorizzazione paesaggistica e
ambientale, prot. 3195 del 10/4/2002, Comune di Poviglio:
autorizzazione paesaggistica e ambientale, prot. 7254 del 22/8/2002;
Comune di Gattatico: autorizzazione paesaggistica e ambientale, n.
35/02, prot. 7886 del 31/8/2002; Comune di Campegine: autorizzazione
paesaggistica e ambientale, prot. 10081 del 27/8/2002; Comune di S.
Ilario: autorizzazione paesaggistica e ambientale, prot. 13098 del
26/9/2002; - la gestione dei rifiuti derivanti dalla realizzazione
della linea elettrica di progetto e dalla demolizione dell'esistente,
deve avvenire nel rispetto del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di
imballaggio".