DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2002, n. 2113
Provvedimenti in materia farmaceutica in applicazione del DM 27 settembre 2002 "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 della Legge 8 agosto 2002, n. 178"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che, tra le misure definite con propria deliberazione 539/02
"Provvedimenti in materia farmaceutica in attuazione della Legge
405/01" come modificata ed integrata dalle successive deliberazioni
812/02 e 1210/02, e' compresa la lista dei farmaci rimborsabili dal
SSR e la lista dei farmaci posti a totale carico del cittadino, fra
quelli individuati dalla CUF con decreto 4 dicembre 2001, in
attuazione dell'art. 6 della Legge 405/01;
visti:
- il decreto 27 settembre 2002 "Riclassificazione dei medicinali ai
sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 della Legge 8 agosto 2002, n. 178",
del Ministro della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200
del 23 ottobre 2002 ed in vigore dal 7 novembre 2002 che, tra
l'altro, determina l'abrogazione del provvedimento CUF 4 dicembre
2001 e successive integrazioni e modificazioni, e definisce il regime
di rimborsabilita' da parte del SSN, per i farmaci inclusi in tale
provvedimento;
- il decreto 4 novembre 2002 "Individuazione dei medicinali a base
dei principi attivi elencati nel DM 27 settembre 2002
ôRiclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3
della Legge 8 agosto 2002, n. 178'", del Direttore generale della
Valutazione dei medicinali e della Farmacovigilanza, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002, con il quale si
forniscono chiarimenti al fine di una corretta applicazione del DM 27
settembre 2002 (Allegato 1) e sono individuati:
- nell'Allegato 2 i medicinali inclusi in fascia a) e precedentemente
collocati nell'Allegato I e II del provvedimento CUF 4 dicembre 2001
e successive modificazioni ed integrazioni;
- nell'Allegato 3 i medicinali a base dei principi attivi afferenti
alla "nota relativa ai cortisonici per uso topico";
- nell'Allegato 4 i medicinali inclusi in fascia c);
dato atto che, con la nota prot. n. ASS/DIR/02/43414 del 6 novembre
2002, il Direttore generale Sanita' e Politiche sociali ha chiarito e
informato le Aziende sanitarie nonche' le categorie professionali dei
medici e dei farmacisti che, a far data dal 7 novembre 2002:
- i farmaci posti a carico del cittadino sono quelli i cui principi
attivi sono individuati nell'Allegato 7 del DM 27 settembre 2002, e
che pertanto le categorie di farmaci, gia' escluse dalla
rimborsabilita' per effetto della delibera regionale 539/02 e non
comprese nel citato Allegato 7, sono, da tale data, riammessi alla
rimborsabilita';
- i farmaci, gia' rimborsabili dal SSR ai sensi della delibera
regionale 539/02, e inseriti nell'elenco, Allegato 7 del DM 27
settembre sono, dal 7 novembre 2002, posti a totale carico del
cittadino;
ritenuto di conseguenza che la deliberazione 539/02, relativamente
agli aspetti concernenti la definizione della lista dei farmaci
rimborsabili dal SSR e la lista dei farmaci posti a totale carico del
cittadino, e' da ritenere superata, con decorrenza 7 novembre 2002.
Identicamente superate sono:
- integralmente la deliberazione 812/02;
- la deliberazione 1210/02 limitatamente alle valutazioni
tecnico-scientifiche contenute nella determinazione del Direttore
generale n. 2602 del 13/3/2002 svolte dal gruppo tecnico all'uopo
costituito;
valutato inoltre che il decreto 27 settembre 2002, all'art. 2,
conferma la validita' del provvedimento della CUF 22 dicembre 2000
"Revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di
riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni", e
successive integrazioni e modificazioni, con le integrazioni
riportate nell'Allegato 6 del citato DM 27 settembre 2002,
riguardanti la nota 66 ed una nuova nota relativa ai farmaci
cortisonici per uso topico;
dato atto dei pareri favorevoli espressi sul presente atto ai sensi
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione n. 2774 del 10 dicembre 2001:
a) dalla Responsabile del Servizio Medicina generale e Politica del
farmaco, dr.ssa Raffaella Zanzi, in merito alla regolarita' tecnica;
b) dal Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali, dr.
Franco Rossi, in merito alla legittimita';
su proposta dell'Assessore alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) a partire dal giorno 7 novembre 2002, le liste dei farmaci posti a
totale rimborsabilita' del SSR e a totale carico del cittadino, come
individuati nella delibera regionale 539/02, modificata ed integrata
dalle delibere 812/02 e 1210/02, in attuazione dell'art. 6 della
Legge 405/01, non hanno piu' validita';
2) dalla medesima data, i farmaci posti a carico del cittadino sono
quelli i cui principi attivi sono indicati nell'Allegato 7 del DM 27
settembre 2002 riportante le categorie terapeutiche riclassificate in
classe c);
3) i farmaci cortisonici per uso topico, gia' esclusi dalla
rimborsabilita' ai sensi della propria delibera 539/02 e successive
modificazioni, sono riammessi alla rimborsabilita' limitatamente a
patologie gravi e croniche, solo su diagnosi e piano terapeutico di
centri che la Regione e' tenuta ad individuare, ai sensi della nuova
nota introdotta dalla CUF e riportata nell'Allegato 6 del piu' volte
citato DM 27 settembre 2002. In sede di prima applicazione le
modalita' attuative sono quelle riportate nella nota regionale prot.
n. ASS/DIR/02/43414 del 6 novembre 2002 gia' indicata in premessa;
4) con la medesima decorrenza di cui al punto 1) sono superate:
- integralmente la deliberazione 812/02;
- la deliberazione 1210/02 limitatamente alle valutazioni
tecnico-scientifiche contenute nella determinazione del Direttore
generale n. 2602 del 13/3/2002 svolte dal gruppo tecnico all'uopo
costituito;
5) di dare atto che la presente deliberazione sara' pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.