LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
Art. 13
Criteri di priorita' per le convenzioni
1. La scelta, da parte degli Enti pubblici di cui all'articolo 12,
comma 1, dell'associazione con cui stipulare la convenzione, da
effettuarsi in ogni caso attraverso una valutazione comparativa,
avviene valutando l'attitudine e le capacita' operative delle
associazioni, considerando nel loro complesso:
a) l'esperienza maturata nell'attivita' oggetto di convenzione;
b) il livello qualitativo adeguato all'attivita' convenzionata in
ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
c) l'offerta di modalita' a carattere innovativo e sperimentale per
lo svolgimento delle attivita' di pubblico interesse;
d) la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio
in cui deve essere svolta l'attivita';
e) il tipo e la qualita' della formazione curata dall'associazione;
f) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli
specifici settori d'intervento;
g) ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in ragione della
particolare tipologia della convenzione stipulata, e preventivamente
pubblicizzati dall'Ente pubblico.
2. Qualora le attivita' da gestire in convenzione richiedano una
capacita' operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico
interesse, gli Enti di cui all'articolo 12, comma 1 possono stipulare
convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato
grado di capacita' ad assolvere agli impegni derivanti dalle
convenzioni stesse.